Sono professionisti e automoni iscritti a casse di previdenza private. L’esperto Sergio Villabuona, tutor d’imprese di UniMe parla delle difficoltà riscontrate. Dubbi per chi è titolare di una pensione indiretta o d’invalidità
PALERMO – L’emergenza sembra aver mandato in tilt il sistema economico mondiale, gli aiuti non sono mai sufficienti e, di continuo, si pensa ad una elargizione a largo spettro degli indennizzi. Infatti, il bonus seicento euro per il mese di marzo verrà esteso anche a professionisti e autonomi iscritti alle casse di previdenza private. Al fine di fronteggiare la crisi economica che ha colpito quasi tutta la popolazione italiana, il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo, in collaborazione con il ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, ha firmato il decreto interministeriale che fissa le modalità di attribuzione del fondo per il reddito di ultima istanza.
Abbiamo chiesto delucidazioni a Sergio Villabuona, consulente del lavoro e Tutor d’Impresa dell’Università degli Studi di Messina.
Adesso chi può accedere all’indennizzo?
“I lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria. I ministri firmatari del provvedimento hanno individuato le condizioni di accesso al bonus suddividendole, in sostanza, tra chi ha avuto un reddito di lavoro autonomo nel 2018 inferiore a trentacinquemila euro e chi ha superato questo limite reddituale. I primi accedono al bonus senza limitazioni, mentre per i secondi bisogna attenersi a due requisiti: un reddito di lavoro autonomo tra 35.000 e 50.000 euro ed una contestuale riduzione del 33% del reddito del primo trimestre 2020 rispetto al primo trimestre 2019. Calo che va individuato secondo il principio di cassa, in limitazione e cessazione, riduzione e sospensione delle attività, indicando i diversi criteri necessari per conseguirne il diritto. Inoltre, possono accedere al bonus – continua Villabuona – anche coloro che hanno cessato l’attività, cioè quei lavoratori autonomi iscritti a cassa privata che hanno chiuso la partita IVA nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020”.
Sono esclusi, in sostanza, coloro che hanno superato i 50.000 euro.
“Intorno all’otto Aprile è accaduta una cosa singolare – prosegue il Tutor d’impresa UniMe -, nella fattispecie alcune Casse hanno cominciato a erogare il bonus, salvo poi doversi fermare in seguito al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del nove Aprile, i cui caposaldi stabiliscono che, per ottenere il bonus, bisogna essere iscritti a una Cassa in via esclusiva. Questo passaggio non era previsto nella bozza del Decreto Legge 28 marzo, per cui si è dovuto provvedere ad un rinvio dei pagamenti, per far prima autocertificare i professionisti riguardo il loro legame esclusivo alla Cassa di appartenenza”.
Per quanto riguarda, invece, la titolarità di una pensione?
“Questo è un altro nodo da sciogliere. La bozza del DL 28 Marzo ha sancito che il bonus non riguardasse i titolari di pensione diretta (anzianità e vecchiaia). Nel testo definitivo questa precisazione però non c’è, ma vi è una generica previsione contenuta nell’articolo trentaquattro, secondo cui hanno diritto al beneficio i non titolari di trattamento pensionistico. Pertanto – conclude Sergio Villabuona – al momento, non sappiamo se risultino esclusi i percettori di una pensione indiretta (reversibilità o ai superstiti) o sulla pensione di invalidità”.