La Corte costituzionale e il blocco degli sfratti - QdS

La Corte costituzionale e il blocco degli sfratti

La Corte costituzionale e il blocco degli sfratti

venerdì 21 Gennaio 2022

Un reiterato blocco degli sfratti finisce poi per assomigliare ad un esproprio…senza indennizzo

Le successive proroghe del blocco degli sfratti intervenute nel corso della pandemia hanno fatto l’oggetto della sent. n. 213 del 2021 della Corte costituzionale (consultabile all’indirizzo www.cortecostituzionale.it). I giudici di Trieste e di Savona avevano rimesso alla Corte alcuni decreti legge che avevano prorogato per tutto il 2020 e fino al 31 dicembre 2021 la sospensione dell’esecuzione delle sentenze di sfratto per morosità. La Corte ha circoscritto il proprio esame ai decreti legge n. 183/2020 e n. 41 /2021 perché i soli rilevanti nei casi pendenti davanti ai giudici rimettenti.

Tra i numerosi articoli di cui si denunciava la violazione, particolarmente significative a nostro avviso le censure mosse con riferimento all’art. 3 Cost. e al diritto di proprietà che le norme denunciate avrebbero leso. I giudici ritenevano che eguaglianza e ragionevolezza avrebbero imposto al legislatore di assegnare al giudice, chiamato a dare esecuzione allo sfratto, il potere di accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra la sopravvenuta emergenza pandemica e l’inadempimento dell’inquilino nonché quello di valutare comparativamente le situazioni economiche del proprietario e dell’inquilino moroso, operando un equo bilanciamento tra le due. Invece, sono state sempre e comunque tutelate le ragioni del secondo! Un reiterato blocco degli sfratti finisce poi per assomigliare ad un esproprio…senza indennizzo!

La Corte ritiene che il legislatore nella situazione venutasi a determinare a seguito dell’emergenza pandemica abbia dovuto adottare misure di restrizione delle attività sociali ed economiche eccezionali, e abbia operato un bilanciamento tra gli interessi in conflitto usando di quella discrezionalità che gli appartiene. Il momento eccezionale giustificava una discrezionalità più ampia del solito. Nel 2020 sono stati sospesi tutti i provvedimenti di rilascio di immobili tanto ad uso abitativo che non abitativo e tale blocco generalizzato non appare alla Corte manifestamente irragionevole, rivolto com’era a tutelare sia il diritto fondamentale di abitazione (art. 2 Cost.) che quello di iniziativa economica (art. 41 cost.). Tuttavia, avverte la Corte, il diritto di proprietà può tollerare sacrifici solo temporanei.

Nel corso del 2021 il legislatore ha in modo graduale scandito la cessazione delle sospensioni dei provvedimenti di sfratto: per quelli per finita locazione la sospensione è cessata dopo il 31 dicembre 2020; per le morosità le sospensioni sono cessate al 30 giugno per i provvedimenti più risalenti (marzo-settembre 2020) e cesseranno al 31 dicembre per quelli più recenti (ottobre 2020-giugno 2021). Non si può quindi parlare di esproprio dato che il sacrificio dei proprietari è temporaneo.

Tale gradualità consente alle norme di superare indenni lo scrutinio di costituzionalità. Tuttavia la Corte ammonisce il legislatore: non potrà essere superata la data limite del 31 dicembre 2021 pena una inammissibile compressione del diritto di proprietà. Oltre questa soglia, se il perdurare della pandemia dovesse richiederlo, il legislatore potrà adottare le misure più idonee a realizzare un diverso bilanciamento tra le ragioni dei proprietari e quelle degli inquilini, anche facendo ricorso alla solidarietà collettiva per il tramite dello Stato e della fiscalità generale, per non gravare ulteriormente sui primi.

Giovanni Cattarino
già Consigliere della Corte costituzionale e Capo Ufficio Stampa

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