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Dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu) un nuovo richiamo all’Italia sui controlli bancari

Dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu) un nuovo richiamo all’Italia sui controlli bancari
La Corte europea richiama il nostro Paese sulla normativa italiana in tema di accesso ai dati bancari

Per l’organismo internazionale il quadro giuridico interno al nostro Paese ha concesso alle autorità discrezionalità illimitata. Mancherebbero anche garanzie procedurali sufficienti o comunque soggette a controlli indipendenti

ROMA – Con sentenze n. 40607/19 e n. 34583/20, dell’8 gennaio 2026 (caso Ferrieri e Bonassisa), la Corte europea dei Diritti dell’uomo si è pronunciata nuovamente per richiamare il nostro Paese sul fatto che la normativa italiana, in tema di accesso ai dati bancari (art. 51, comma 2, n. 7 Dpr 633/72 e art. 32, comma 1, n. 7 del Dpr 600/73), sarebbe contraria all’articolo 8 della Convenzione Cedu.

Discrezionalità delle autorità e assenza di garanzie procedurali

Secondo la Corte europea, il quadro giuridico interno ha concesso alle autorità nazionali una discrezionalità illimitata, sia per quanto riguarda le condizioni di attuazione delle misure contestate, sia per quanto riguarda la portata di tali misure. Sempre secondo la Cedu, mancherebbero pure garanzie procedurali sufficienti, specialmente in considerazione del fatto che le procedure in questione non sono soggette a un controllo giurisdizionale o indipendente.

Il caso Ferrieri e Bonassisa e l’accesso ai conti correnti

La vicenda esaminata dalla Corte riguarda due contribuenti residenti in Italia nei cui confronti l’Amministrazione finanziaria aveva disposto l’acquisizione dei dati bancari nell’ambito di attività di accertamento fiscale ai fini di ottenere informazioni dettagliate sui movimenti, sulle transazioni e sulle operazioni finanziarie direttamente riconducibili ai contribuenti o a essi collegabili. L’accesso era stato effettuato applicando le regole esistenti, ottenendo l’autorizzazione della direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate. I contribuenti, però, erano venuti a conoscenza degli accessi solo tramite comunicazione degli istituti di credito, i quali li avevano informati dell’obbligo di trasmettere i dati richiesti. Non erano stati informati, quindi, sulle ragioni specifiche dell’accesso, né sulle condizioni giuridiche che avevano giustificato l’attivazione delle misure. Da qui il rilievo fatto al Governo italiano.

Statuto del contribuente: modifiche ancora insufficienti

Sembrerebbe, quindi, che non è servita a nulla, finora, la modifica apportata all’articolo 12 dello Statuto dei Diritti del contribuente in materia di verifiche fiscali (nuova formulazione dell’articolo 12, secondo periodo, della legge 27 luglio 2000, n. 212, modificato in sede di conversione del DL 17 giugno 2025, n. 84). In pratica, non è stata ritenuta ancora sufficiente dalla Cedu la modifica che, a partire dal 3 agosto 2025, ha stabilito che gli atti autorizzativi e i verbali relativi agli accessi in locali destinati ad attività commerciali, artistiche o professionali devono contenere una motivazione chiara e puntuale, nel senso che occorre sempre indicare, d’ora in poi, in modo esplicito, le ragioni, le circostanze e le condizioni che hanno reso necessario l’intervento degli organi di controllo.

Il conflitto tra normativa italiana e articolo 8 Cedu

Continua, pertanto, il presunto conflitto della normativa italiana in materia di verifiche fiscali e l’articolo 8 della Convenzione dei Diritti dell’uomo. Quel conflitto iniziato in occasione della controversia riguardante la Società Italgomme Pneumatici Srl, laddove, con sentenza n 36617/18 del 6 febbraio 2025, la Corte europea ha dichiarato che la disciplina italiana in materia di verifiche fiscali viola l’anzidetta disposizione nella parte che riguarda il rispetto della vita privata e del domicilio dei cittadini. Secondo la Cedu, infatti, non esisterebbe un sufficiente bilanciamento tra i poteri dell’Amministrazione e la tutela del contribuente. È vero, dice la Cedu, che è possibile impugnare gli esiti delle verifiche fiscali, ma questo non può essere considerato sufficiente mancando un controllo preventivo necessario a prevenire abusi e assicurare un livello minimo di protezione.

Accessi bancari nel mirino della Corte europea

Ora, con le successive sentenze dell’8 gennaio scorso, la questione si allarga, con la censura anche per gli accessi bancari, ritenuti in certi casi non sufficientemente giustificati.

Salvatore Forastieri
già dirigente superiore ministero delle Finanze, Garante del contribuente e giudice Corte giustizia tributaria secondo grado Sicilia


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