Rottamazione: online i chiarimenti su proroga rottamazione
(Teleborsa) - L'Agenzia Riscossione ha aggiornato le risposte alle domande più frequenti (Faq) con le novità introdotte in materia di rottamazione delle cartelle dal decreto legge del 10 maggio 2023 scorso. Il provvedimento, che ricorda l'Agenzia, sposta al 30 giugno 2023 il termine per la presentazione della domanda di adesione alla definizione agevolata, precedentemente fissato al 30 aprile dalla legge di bilancio 2023.
Contestualmente slitta al 30 settembre 2023 (invece del 30 giugno) il termine entro il quale l'Agenzia delle entrate-Riscossione invierà ai contribuenti la comunicazione delle somme dovute con l'indicazione degli importi da versare per il perfezionamento della definizione agevolata. Previsto inoltre il posticipo della scadenza per il pagamento della prima (o unica) rata dal 31 luglio al 31 ottobre 2023.
La domanda di definizione agevolata deve essere presentata in via telematica sul sito utilizzando l'apposito servizio disponibile sia in area pubblica (senza necessità di pin e password) sia in area riservata (per chi dispone di Spid, Cie o Cns e, per gli intermediari fiscali, Entratel). All'interno della propria area riservata il contribuente può presentare la dichiarazione di adesione con più immediatezza grazie alla possibilità di selezionare direttamente dall'elenco dei debiti "definibili" che vengono visualizzati, le cartelle, gli avvisi o i carichi che si vogliono inserire nella domanda, senza quindi la necessità di indicare i dati identificativi degli atti.
Sul sito istituzionale di Agenzia Riscossione è inoltre disponibile il servizio per chiedere il Prospetto informativo, contenente l'elenco dei carichi che possono essere "rottamati" e la simulazione dell'importo da pagare a seguito delle riduzioni previste dalla definizione agevolata.
La Definizione agevolata introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 si applica ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti "rottamazioni" e a prescindere se in regola con i pagamenti. Chi aderisce alla Definizione agevolata potra' versare solo l'importo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non saranno invece da corrispondere le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio.