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Maltempo, ARERA: prorogato stop bollette aree alluvionate

Teleborsa  |
07/08/2023 10:31

(Teleborsa) - "A tutela degli utenti danneggiati dagli eccezionali eventi alluvionali dello scorso maggio, ARERA proroga fino al 31 ottobre 2023 il periodo di sospensione dei termini di pagamento di bollette e avvisi di pagamento di luce, gas, acqua e rifiuti".



Lo comunica l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente spiegando che la proroga è stata decisa con la delibera 390/2023/R/com, facendo seguito alla sospensione automatica dei termini di pagamento già prevista dal 1° maggio al 31 agosto 2023, sempre in base al decreto-legge 61/23 (cd. "decreto alluvione"), e riguarda i soggetti titolari di utenze e forniture dei Comuni come individuati dallo stesso decreto, cioè che si trovano in parte del territorio dell'Emilia- Romagna (province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini), in alcuni comuni della Provincia di Pesaro e Urbino e in alcuni comuni della Città metropolitana di Firenze.

Per poter beneficiare dell'ulteriore sospensione, rispetto a quella generalizzata già in atto, i clienti e gli utenti interessati dovranno inviare - entro il 31 agosto o comunque entro la data di conclusione del periodo di sospensione - ai venditori di energia elettrica e gas e ai gestori del Servizio Idrico Integrato o del settore rifiuti, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che l'utenza o la fornitura sia collocata in una abitazione e/o sede che risulta compromessa nella sua integrità funzionale in conseguenza degli eventi alluvionali.

Nel periodo di sospensione delle bollette - ricorda ARERA - sono sospese anche le azioni sulla morosità, previste dalla regolazione dell'Autorità, per gli inadempimenti dei clienti e degli utenti danneggiati, anche nel caso di morosità verificatesi prima degli eventi alluvionali.

Alla conclusione del periodo di sospensione, fatta comunque salva la facoltà degli utenti e clienti interessati dagli eventi in argomento di corrispondere gli importi dovuti in accordo ai normali termini di scadenza delle fatture ancorché sospese, i venditori di energia elettrica e gas, i gestori del SII e del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani sono tenuti ad offrire ai propri clienti/utenti un piano di rateizzazione degli importi sospesi distribuito su un periodo minimo di 12 mesi, senza discriminazione e senza applicazione di interessi a carico dei medesimi clienti e utenti.

(Foto: © federicofoto / 123RF)

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