Si legge nell’ordinanza. “Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie: a) i bambini di età inferiore ai sei anni; b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonchè le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo; c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva. 4. L’obbligo di cui al comma 1 non sussiste quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi. Sono fatti salvi, in ogni caso, i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonchè le linee guida per il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico”.
“5. Le disposizioni sull’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie sono comunque derogabili esclusivamente in applicazione di protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico. 6. L’uso del dispositivo di protezione delle vie respiratorie integra e non sostituisce le altre misure di protezione dal contagio. Art. 2 1. La presente ordinanza produce effetti a partire dall’11 febbraio 2022 e fino al 31 marzo 2022.
2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano” conclude l’ordinanza.
(ITALPRESS).