Dat, ecco come funzionerà la banca dati nazionale - QdS

Dat, ecco come funzionerà la banca dati nazionale

Serena Giovanna Grasso

Dat, ecco come funzionerà la banca dati nazionale

venerdì 24 Gennaio 2020

Sulla Guri n. 13/20 il decreto 168/19 che definisce i contenuti informativi e i soggetti che concorrono alla sua alimentazione. L’obiettivo è effettuare la raccolta delle disposizioni anticipate di trattamento e garantirne l’aggiornamento

PALERMO – È stato pubblicato sulla Guri 13/2020 il decreto numero 168/2019, a firma del ministro della Salute Speranza, disciplinante il funzionamento della banca dati nazionale destinata alla registrazione delle Dat (Disposizioni anticipate di trattamento). In questo modo, diventa pienamente operativo quanto disposto dalla legge numero 219 del 22 dicembre 2017.

Il decreto definisce i contenuti informativi della banca dati, i soggetti che concorrono alla sua alimentazione, le modalità di registrazione e di messa a disposizione delle Dat, le garanzie e le misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali nel rispetto dei diritti della persona, le modalità e i livelli diversificati di accesso alla medesima banca dati.

L’obiettivo della banca dati, che entrerà in vigore il prossimo primo febbraio, è quello di effettuare la raccolta delle Dat, garantire il tempestivo aggiornamento in caso di rinnovo e assicurare la piena accessibilità alle stesse Dat da parte del fiduciario nominato dal disponente e del medico che ha in cura il paziente, nel caso in cui quest’ultimo si trova in una situazione di incapacità ad autodeterminarsi.

Il cittadino che vuole compilare le disposizioni anticipate di trattamento deve rivolgersi ai notai, o agli ufficiali di stato civile del Comune di residenza, o ancora ai responsabili delle unità organizzative competenti nelle regioni che abbiano adottato modalità di gestione della cartella clinica o del Fascicolo sanitario elettronico e che abbiano regolamentato la raccolta di copia delle Dat.

Questi soggetti, una volta ricevuta la Dat, devono trasmetterne copia alla Banca dati nazionale mediante un modulo elettronico, contenente i dati anagrafici e di contatto del disponente, quelli del fiduciario, l’attestazione dell’accettazione della nomina da parte di questi e l’attestazione del consenso del disponente alla raccolta di copia della Dat presso la banca dati nazionale.

Qualora questi soggetti avessero ricevuto disposizioni anticipate di trattamento in un periodo precedente alla costituzione della banca dati, sono tenuti a comunicare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della stessa banca dati le eventuali Dat ricevute.

Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non consentano di redigere le Dat per atto pubblico, per scrittura privata autenticata o per scrittura privata, le disposizioni anticipate di trattamento possono essere espresse attraverso videoregistrazione o altri dispositivi che permettano alla persona con disabilità di comunicare. I dati personali contenuti all’interno della banca dati saranno cancellati una volta trascorsi dieci anni dal decesso dell’interessato.

Il ministero della Salute intende predisporre e somministrare con frequenza biennale un questionario agli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri e agli enti del Terzo settore nel cui atto costitutivo sia prevista tra le finalità la tutela del diritto all’autodeterminazione terapeutica, al fine di verificare l’idoneità delle disposizioni del decreto. Sulla base dei risultati che emergeranno, il ministero della Salute si riserva la possibilità di modificare il decreto.

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