E’ stata pubblicata sul sito del Dipartimento Turismo la circolare esplicativa al decreto istitutivo del Codice identificativo regionale delle strutture ricettive.
Il Cir, Codice identificativo regionale delle strutture ricettive, introdotto con un decreto assessoriale (D.A. 1783 del 27/07/2022) per contrastare l’abusivismo nel settore delle locazioni turistiche e offrire maggiore garanzia al consumatore, è sempre più vicino alla sua introduzione.
E’ stata infatti pubblicata sul sito del Dipartimento Turismo la circolare esplicativa al decreto istitutivo.
Il Dirigente Generale, Lucia Di Fatta, in vista della prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto (prevista per il 12 agosto), al fine di meglio orientare l’azione amministrativa nell’adozione dei provvedimenti nonché per fornire indicazioni chiare e univoche all’utenza interessata (gestori/titolari/legali rappresentanti di strutture ricettive e gestori/titolari/legali rappresentanti di alloggi per uso turistico) ha emanato la Circolare.
Le strutture ricettive interessate dal provvedimento
Innanzitutto vengono definite meglio le strutture ricettive interessate dal provvedimento, che sono: 1) tutte quelle indicate nella legge regionale 11 aprile 1996, n. 27 e seguenti, nonché gli Agriturismo, gli Alberghi diffusi, i Condhotel e i Marina resort; 2) alloggi per uso turistico: tutte le unità immobiliari, anche di proprietà di singoli soggetti, non soggette a classificazione, situate in immobili o parti di immobile, all’interno delle quali è offerta ospitalità e/o soggiorno per un periodo inferiore a 30. Inoltre, rientrano tra gli alloggi per uso turistico anche le locazioni di unità immobiliari a uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.
La richiesta per ottenere il Cir
Al fine di consentire ai gestori/titolari/legali rappresentanti delle strutture ricettive e degli alloggi per uso turistico l’invio telematico della richiesta per l’ottenimento del CIR, sarà creata sulla piattaforma Turist@t una sezione dedicata denominata “Richiedi il CIR” che sarà disponibile on line a partire dall’1 settembre 2022.
A partire dalla data del rilascio del CIR i gestori/titolari/legali rappresentanti delle strutture ricettive e degli alloggi per uso turistico dovranno, entro il termine tassativo di 30 giorni, ottemperare alle prescrizioni del decreto e in particolare:
1) comunicare il codice CIR ai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e ai soggetti che gestiscono portali telematici o siti web, relativi alle strutture di cui al presente decreto;
2) comunicare giornalmente tramite il sistema di gestione dei flussi turistici “Turist@t”, i dati relativi agli arrivi e alle presenze per le finalità connesse all’obbligo di comunicazione del movimento dei clienti nelle strutture ricettive ai fini Istat.
I gestori/titolari/legali rappresentanti delle strutture ricettive già esistenti e accreditate sul Turist@t alla data di pubblicazione in GURS del D.A n. 1783/2022, prevista per il prossimo 12 agosto c.a., sono tenuti a inviare la richiesta per l’ottenimento del CIR utilizzando la sezione dedicata sulla piattaforma Turist@t entro 30 giorni a decorrere dalla data di rilascio della stessa.
I gestori/titolari/legali rappresentanti delle strutture ricettive di nuova istituzione, non esistenti alla data di pubblicazione in GURS del D.A n. 1783/2022, sono tenuti a presentare istanza di SCIA presso il comune territorialmente competente; accreditare la struttura sulla piattaforma Turist@t mediante l’apposita sezione “Richiedi un account”; inviare la richiesta per l’ottenimento del CIR utilizzando la sezione dedicata della stessa.
I gestori/titolari/legali rappresentanti di alloggi per uso turistico che hanno già provveduto a presentare al Comune territorialmente competente la “Comunicazione di offerta di ospitalità”, sono tenuti a registrare l’alloggio sul sistema di gestione dei flussi turistici denominato “Turist@t” per l’ottenimento delle credenziali di accesso da utilizzare per la rilevazione dei dati ai fini Istat nonché del CIR.
I gestori/titolari/legali rappresentanti di alloggi per uso turistico che non hanno provveduto a presentare al Comune territorialmente competente la “Comunicazione di offerta di ospitalità”, poiché alloggi di nuova istituzione, dovranno presentare la citata “Comunicazione” presso il Comune territorialmente competente; accreditare la struttura sulla piattaforma Turist@t, mediante l’apposita sezione “Richiedi un account”; inviare la richiesta per l’ottenimento del CIR utilizzando la sezione dedicata della stessa.
Il modello di comunicazione di offerta di ospitalità
Il modello di “Comunicazione di offerta di ospitalità” (allegato alla circolare esplicativa e qui scaricabile), andrà debitamente compilato in tutte le sue parti e correttamente firmato e dovrà essere inviato al Comune territorialmente competente per la necessaria autorizzazione.
Lo stesso dovrà essere inviato al Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, all’atto dell’accreditamento sulla piattaforma Turist@t.
Tutte le strutture di nuova istituzione, siano esse strutture ricettive o alloggi per uso turistico, unitamente alla richiesta di credenziali devono trasmettere la dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale si impegnano ad adempiere giornalmente all’obbligo di comunicazione dei dati ai fini Istat.
Il Cir sui portali di intermediazione
Gli stessi sono inoltre tenuti a comunicare il CIR assegnato alle rispettive strutture ai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e/o gestiscono portali telematici o siti web con finalità promozionali.
Questi ultimi sono infatti tenuti a pubblicare il codice CIR in tutte le comunicazioni inerenti la pubblicità, la promozione, la commercializzazione e la prenotazione e la vendita di ciascuna struttura, sia che avvenga con scritti o stampati o supporti digitali o via web o con qualsiasi altro mezzo all’uopo utilizzato.
Sanzioni previste per gli inadempienti
L’inosservanza di tali disposizioni è soggetta a sanzione amministrativa e comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro. In caso di reiterazione della violazione, la sanzione è maggiorata del doppio”.
L’elenco completo delle strutture ricettive e degli alloggi per uso turistico con indicazione dei rispettivi codici CIR sarà reso pubblico, a cura del Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, sulla homepage della piattaforma Turist@t.
Chi controlla
Gli Enti incaricati dell’irrogazione delle sanzioni sono i Comuni. I proventi delle sanzioni saranno introitati nelle casse comunali. Il mancato possesso o l’omessa pubblicazione del CIR da parte di una struttura ricettiva o di un alloggio per uso turistico potrà essere segnalato dall’operatore turistico così come dal singolo cliente agli enti deputati alla vigilanza.
Gli Enti incaricati della vigilanza periodica sulle strutture ricettive di cui al decreto oggetto della presente Circolare sono le Città Metropolitane e i Liberi Consorzi comunali (art. 5, comma 2 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10).
I Servizi Turistici Regionali, ciascuno per il territorio di propria competenza, effettuano il monitoraggio giornaliero del sistema Turist@t per accertare il corretto adempimento, da parte delle strutture ricettive e degli alloggio per uso turistico, agli obblighi derivanti dalla comunicazione dei dati sul movimento dei clienti ai fini Istat (art. 7 del D.Lgs 322/89) e provvedono a segnalare gli eventuali casi di inosservanza delle prescrizioni di cui all’art. 6, commi 3 e 4, della legge regionale 27/96. Tutti i casi di inadempienza ivi compreso il mancato possesso del CIR e l’omessa o tardiva trasmissione dei dati ai fini ISTAT, dovranno essere segnalati all’Osservatorio Turistico che avrà cura di notificare gli stessi alle Città Metropolitane/Liberi Consorzi comunali e ai Comuni territorialmente competenti per gli adempimenti consequenziali.