ROMA – “Ottima notizia ok @EU_Commission a prolungamento a giugno di esoneri contributivi per imprese che assumono donne e giovani e per lavoro al Sud. Un sostegno importantissimo per chi è stato colpito più duramente da pandemia e per chi è perno fondamentale per ripresa e ripartenza”. Con questo tweet, lo scorso 12 gennaio, il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, dava una buona notizia non solo al Sud ma a tutto il Paese.
Ora tutti i datori di lavoro potranno beneficiare degli esoneri contributivi già a partire dai prossimi mesi. Si tratta di una vera e propria boccata d’aria fresca per le imprese considerando che le agevolazioni previste per l’anno 2021 sono state autorizzate solo nei mesi di settembre e ottobre 2021.
Le agevolazioni a cui si fa riferimento il ministro Orlando sono due ed entrambe previste per il biennio 2021-2022
L’agevolazione contributiva introdotta dalla Legge di Bilancio 2021 (art. 1, c. 10-15, L. 178/2020) si applica a favore di tutti i datori di lavoro imprenditori e non (compresi i datori di lavoro agricolo) che nel biennio 2021-2022 assumono giovani con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sia full-time che part-time.
I giovani da assumere devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data dell’assunzione agevolata:
• età fino a 36 anni non compiuti;
• assenza di un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il medesimo o altro datore di lavoro.
Il beneficio contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di 36 mesi (elevato a 48 mesi in caso di assunzioni effettuate in una sede o unità produttiva ubicata in alcune regioni, tra cui la Sicilia), e consiste nell’esonero dal versamento dei contributi del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di € 6.000 annui per ciascun lavoratore assunto.
L’incentivo è riconosciuto anche in caso di trasformazioni a tempo indeterminato di precedenti rapporti di lavoro a termine, sempre che il lavoratore sia in possesso dei requsiti precedentemente indicati.
L’agevolazione spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, o non procedano, nei nove mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per GMO o a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva
L’agevolazione, anche questa riconosciuta dalla Legge di Bilancio 2021 (art. 1, c. 16-19, L. 178/2019), spetta in caso di assunzioni di donne di qualsiasi età, alternativamente:
a)prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi:
• residenti in aree svantaggiate (la Sicilia rientra tra queste);
• con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere (aree caratterizzate da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna art.2 punto 4 lett. f) Reg. UE 651/2014). I settori e le professioni con accentuata disparità occasionale sono individuati annualmente da apposito Decreto Ministeriale;
b) prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ovunque residenti.
L’incentivo è riconosciuto per le assunzioni di donne (rientranti nel punto a) o nel punto b) di cui sopra) con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato nella misura, anche in questo caso, del 100% dei contributi dovuti dal lavoratore, nel limite massimo di € 6.000 annui:
• in caso di assunzione a tempo determinato, spetta fino a 12 mesi;
• in caso di assunzione a tempo indeterminato, spetta fino a 18 mesi;
• in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine già agevolato, spetta per un massimo di 18 mesi a decorrere dalla data di assunzione.
Le assunzioni agevolate devono comportare un incremento occupazionale netto (requisito non previsto per l’assunzione dei giovani) calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero di lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.
Si ricorda inoltre che, in via generale, i datori di lavoro possono beneficiare delle riduzioni contributive quando sono presenti i seguenti requisiti:
• l’assunzione non viola il diritto di precedenza né assolve ad un obbligo preesistente;
• il datore di lavoro presenta regolarità contributiva (Durc);
• il datore del lavoro applica integralmente la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008);
• il datore di lavoro rispetta i contratti collettivi nazionali e territoriali (Ccnl).
L’annuncio pubblicato dal ministro Orlando è sicuramente una bella notizia che, specialmente in questo periodo di crisi legata alla pandemia, riduce il costo del lavoro in considerazione delle gravi difficoltà socio-economiche a carico dei datori di lavoro privati e li incentiva offrendo maggiori spazi lavorativi alle donne ed ai giovani.
L’istituto Inps aveva già chiarito con il messaggio n. 3389 del 07-10-2021 (agevolazione giovani) e il messaggio n. 3809 del 05.11.2021 (agevolazione donne) che per quanto attiene alle assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nell’arco temporale 01.01.2022– 31.12.2022, le istruzioni riguardanti la fruizione dell’esonero sarebbero state fornite all’esito del procedimento di autorizzazione da parte della Commissione europea ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea; pertanto, ad oggi, si attendono conferme ufficiali e istruzioni Inps per la piena operatività delle due agevolazioni.