Il decreto prevede, tra gli altri interventi in occasione della pandemia da COVID-19, anche aiuti ai genitori con figli minori di sedici anni o con disabilità gravi.
L’articolo 2 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 prevede agevolazioni a favore di genitori con figli minori di 16 anni o con disabilità gravi.
Agevolazioni lavorative
I commi da 1 a 5 del decreto in commento prevedono:
1. Che il genitore di figlio convivente minore di anni sedici, lavoratore dipendente, alternativamente all’altro genitore, può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.
2. Se la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il genitore lavoratore dipendente di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente di sospensione e per i motivi rappresentati al punto 1. Il beneficio qui detto è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.
3. Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori a decorrere dal 1° gennaio 2021, e fino alla data di entrata in vigore del decreto in commento, durante i periodi descritti al punto 1 possono essere convertiti a domanda, da presentare all’INPS, nel congedo di cui al punto 2 con diritto all’indennità di cui al comma 3 dell’articolo in esame e che si dirà appresso e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.
4. In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all’altro, ha diritto, al ricorrere delle condizioni di cui al punto 2, primo periodo, di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
5. In caso di figli di età compresa fra 14 e16 anni, uno dei genitori, alternativamente all’altro, ha diritto, al ricorrere delle condizioni di non potere svolgere lavoro agile, di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
6. Per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione di lavoro in modalità agile o fruisce del congedo di cui ai commi 2 e 5 del’artico in esame, oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l’altro genitore non può fruire dell’astensione di cui ai detti commi, o del bonus di cui al comma 6 dello stesso articolo, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle misure qui dette.
Aiuti economici
Il decreto in esame prevede anche i seguenti supporti finanziari:
1. Durante i periodi di cui al punto 1 del sottotitolo precedente è riconosciuta in luogo della retribuzione e, nei limiti di spesa di 282,8 milioni di euro per l’anno 2021, un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
2. I lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, i lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari, per i figli conviventi minori di anni 14, possono scegliere la corresponsione di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali, da utilizzare per prestazioni effettuate per i casi di cui al punto 1 del sottotolo precedente.
Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia Il bonus è erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.
Il bonus è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari. La fruizione del bonus per servizi integrativi per l’infanzia di cui al terzo periodo è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido. Il bonus di cui qui si dice può essere fruito solo se l’altro genitore non accede ad altre tutele o al congedo di cui al comma 2 del ripetuto articolo in esame e comunque in alternativa alle misure sopra descritte.
Salvatore Freni