di Lucio Di Mauro
Medico legale e segretario nazionale Simla
La legge delega disabilità, entrata in vigore alla fine dello scorso anno, contiene, in generale, una significativa revisione della normativa sulla disabilità, al fine di razionalizzare e unificare in un’unica procedura tutti gli accertamenti che riguardano l’invalidità civile, la cecità civile, la sordità civile, la sordocecità, l’accertamento della disabilità ai fini dell’inclusione lavorativa, fino alle valutazioni sul possesso dei requisiti per accedere a agevolazioni fiscali, tributarie e della mobilità. Nello specifico, la normativa in questione delega il Governo ad adottare, entro 20 mesi, uno o più decreti legislativi per la revisione e il riordino delle disposizioni vigenti in materia di disabilità. A fronte delle tempistiche fissate, bisognerà certamente ragionare anche sul peso specifico che l’attuale crisi politica potrà avere su un iter già particolarmente complesso.
Al di là dei molteplici aspetti tecnici irrisolti e trattati dalla stampa di settore, uno degli aspetti più critici riguarda appunto il passaggio dell’ambito dell’invalido civile con l’obbligatoria introduzione/sostituzione del concetto di disabile, con tutte le conseguenze, ancora non adeguatamente approfondite, che ne deriveranno. Inoltre, a fronte di un cambiamento di paradigma che si preannuncia sostanzialmente rivoluzionario rispetto al passato e che riguarda la disabilità e anche i suoi criteri di accertamento, incidendo direttamente sull’invalidità civile, preoccupano i tempi strettissimi a disposizione per la definizione degli aspetti normativi che di certo non hanno favorito il dibattito pubblico né il coinvolgimento, da parte della Commissione di studio al lavoro per l’elaborazione degli schemi dei decreti, delle società scientifiche deputate a prestare il proprio contributo culturale al tema. Altro elemento di criticità è che attualmente non si conoscono ancora nel dettaglio le metodologie di accertamento della disabilità e, nello specifico, nemmeno il soggetto pubblico che avrà la competenza su questo aspetto determinante per migliaia di cittadini, sebbene l’Inps abbia già rivendicato questo ruolo.
In altri termini siamo di fronte a uno stravolgimento del precedente sistema di valutazione che attualmente però si colloca in uno scenario confuso. In questo contesto così delicato, la Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni (Simla) ha incaricato un Gruppo di lavoro, composto da specialisti in Medicina Legale esperti in tema di disabilità per redigere un position paper sulla “Definizione di persona con disabilità e ruolo dello specialista in Medicina legale nei processi valutativi nella prospettiva della legge 227/21” per fornire un contributo scientifico sugli aspetti più complessi della riforma in atto.
Un primo passaggio del documento redatto riguarda la definizione di “persona con disabilità” che riguarda chi presenta una compromissione della funzione integrata fisico psichico intellettiva sensoriale, stabilizzata o progressiva, o chi soffre di un processo morboso, anche di breve durata, che incidendo gravemente sul piano dell’integrità e dell’efficienza della persona, provoca la perdita dell’autonomia personale. La compromissione, interagendo con barriere di diversa natura, deve ostacolare la piena ed effettiva partecipazione sociale-relazionale-lavorativa della persona inducendo disuguaglianza e/o discriminazione diretta o indiretta. Mi auspico che il governo (delegato) colga nel segno l’impianto di revisione della delicata materia trattata che necessariamente dovrà tendere a promuovere l’autonomia della persona con disabilità e il suo vivere su base di pari opportunità con gli altri, nel rispetto dei princìpi di autodeterminazione e di non discriminazione.