Home » Economia » Premi di risultato, come valorizzare i dipendenti risparmiando sulle tasse nel 2026

Premi di risultato, come valorizzare i dipendenti risparmiando sulle tasse nel 2026

Premi di risultato, come valorizzare i dipendenti risparmiando sulle tasse nel 2026
Lavoratori e premi di risultato

Un’analisi sintetica della normativa sui bonus aziendali legati alla produttività. Il focus si concentra sui tetti di reddito per l’accesso al beneficio, sull’obbligo di concordare indicatori misurabili tramite la contrattazione integrativa e sulle vantaggiose agevolazioni fiscali introdotte per il biennio in corso

Nella gestione del rapporto lavorativo, il datore di lavoro può decidere di erogare, oltre alla retribuzione ordinaria prevista dal CCNL di riferimento e applicato dall’azienda, delle somme aggiuntive sotto forma di premi di risultato. A tal proposito il legislatore nel corso degli anni ha fornito uno strumento agevolativo quello della detassazione dei premi, che se applicato secondo la normativa di riferimento e secondo quanto previsto dalle circolari fornite dall’AE, offre la possibile di erogare premi di risultato con un’agevolazione impositiva, vale a dire applicando un’imposta sostitutiva in sostituzione dell’imposta Irpef, addizioni regionali e comunali.

Cos’è la detassazione dei premi di risultato: evoluzione e requisiti

La detassazione dei premi di risultato è stata introdotta con la legge di stabilità 2016 dai commi 182 al 189. Nel corso degli anni, sono stati modificati gli importi di premio assoggettabili ad imposizione agevolativa, l’aliquota e il requisito reddituale per potervi accedere. Inizialmente la normativa prevedeva un regime fiscale agevolato per i premi di risultato con un’imposta sostitutiva del 10% entro un limite di 2.000€ lordi (elevabile a 2.500€ nel caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori).

I soggetti ammessi sono tutti i lavoratori dipendenti del settore privato, a tempo indeterminato o determinato, con redditi di lavoro dipendente non superiore nell’anno precedente a euro 80.000 (al lordo delle somme detassate, escluse le somme convertite in prestazioni di welfare non imponibili) mentre sono esclusi i titolari di redditi di lavoro assimilato (art. 50 del TUIR), i dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche, i lavoratori dipendenti distaccati all’estero qualora la retribuzione premiale è assorbita dalla tassazione su base convenzionale ex art 51, co. 8-bis del TUIR e i lavoratori in somministrazione.

Il ruolo degli accordi di secondo livello e i criteri di misurabilità

Per l’erogazione del premio detassabile è necessario stipulare un accordo di secondo livello, aziendale o territoriale, e procedere con il relativo deposito telematico tramite il sito del Ministero del lavoro https://www.cliclavoro.gov.it/ – sezione servizi lavoro – entro 30 giorni dalla sottoscrizione.

La circolare 28/E del 15.05.2016 e la circolare 5/E del 28.03.2018 rappresentano delle vere linee guida per la stesura dell’accordo di secondo livello per premi di risultato detassati. L’accordo deve stabilire gli obiettivi predeterminati e gli incrementi da registrare sulla base di indicatori misurabili e verificabili. Per sua natura, infatti, il premio è di ammontare variabile, la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili in modo obiettivo attraverso il riscontro almeno uno degli indicatori numerici, appositamente individuati e concordati nell’accordo di secondo livello.

In via generale, gli accordi di secondo livello sono dei contratti collettivi aziendali o territoriali che integrano il CCNL, con lo scopo di adattare le condizioni di lavoro alle esigenze specifiche dell’azienda e dei lavoratori. Le finalità perseguibili con gli accordi di secondo livello sono l’incremento della produttività e della competitività, la flessibilità dell’orario di lavoro, la detassazione dei premi di risultato e la regolamentazione di un welfare aziendale.

Le novità della Legge di Bilancio 2026: aliquota ridotta all’1%

Attualmente, la legge di Bilancio 2026 art. 1 comma 9 ha previsto che per i premi di risultato, di cui all’articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, erogati negli anni 2026 e 2027, è applicabile un’imposta sostitutiva con l’aliquota ridotta all’1 per cento ed entro il limite di importo complessivo di 5.000 euro.

Dunque, il premio di risultato rappresenta uno strumento chiave per incentivare le risorse umane al fine di raggiungere specifici obiettivi di performance e consente al datore di lavoro di erogare ai propri dipendenti delle somme aggiuntive di retribuzione con un’imposizione fiscale agevolata.