Detrazioni in 10 anni, lo spalmacrediti diventa strutturale - QdS

Detrazioni in 10 anni, lo spalmacrediti diventa strutturale

Detrazioni in 10 anni, lo spalmacrediti diventa strutturale

sabato 06 Maggio 2023

Dall’Agenzia delle Entrate le disposizioni attuative del Dl Aiuti quater. Modalità di recupero riguarderà interventi edilizi, di eliminazione delle barriere architettoniche e Sismabonus

ROMA – Così come previsto dalla legge, con Provvedimento del 18 aprile di quest’anno, il n. 2023/132123, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, (convertito nella legge 6/2023) ossia il modo per fruire, ripartendoli in dieci rate annuali di pari importo, dei crediti residui derivanti dalla cessione o dallo sconto in fattura relativi alle detrazioni spettanti per taluni interventi edilizi.

Si ricorda, intanto, che l’articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, e successive modificazioni, ha previsto che i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023 e non ancora utilizzati, possano essere fruiti, in luogo dell’originaria rateazione prevista (cinque rate per il 2021 e quattro per il 2022) in dieci rate annuali di pari importo.

I crediti di cui si parla sono quelli relativi agli interventi di cui agli articoli 119 (il cosiddetto “Superbonus”) e 119-ter (interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, nonché quelli relativi al credito d’imposta di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (così detto “Sismabonus”).

Evidentemente, si tratta di un modo che consente ai soggetti che hanno avuto trasferito il credito (con cessione o sconto in fattura), di poterli recuperare più facilmente stante che, spesso, il fornitore non era in grado di sfruttare le citate disposizioni agevolative a causa dell’impossibilità di potere lui “monetizzare” il credito che gli veniva trasferito.

Esaminando i particolari del citato Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, si prende atto che la quota residua di ciascuna rata annuale dei crediti d’imposta di cui si parla, non utilizzata in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, può essere ripartita in dieci rate annuali (come già detto di pari importo), decorrenti dall’anno successivo a quello di riferimento della rata originaria.

Tale scelta è irrevocabile e l’unico sistema per il recupero è quello della compensazione, utilizzando, con il modello F24, i codici tributo indicati dalla stessa Agenzia delle Entrate con la recentissima risoluzione n. 19/E del 2 maggio scorso.
La quota del credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.
Ed ancora, le nuove rate dei crediti d’imposta risultanti dalla ripartizione in oggetto non possono essere cedute ad altri soggetti, oppure ulteriormente ripartite.

La ripartizione nelle dieci citate rate può essere effettuata per la quota residua delle rate dei crediti riferite:
a) agli anni 2022 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni delle opzioni per la prima cessione o lo sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate fino al 31 ottobre 2022, relative agli interventi di cui al punto 1.1, lettera a) (Superbonus) del Provvedimento del 18/4/2023 ;
b) agli anni 2023 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni inviate all’Agenzia delle entrate dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023, relative agli interventi di cui al punto 1.1, lettera a), nonché dalle comunicazioni inviate fino al 31 marzo 2023, relative agli interventi di cui al punto 1.1, lettere b) e c), del Provvedimento dell’Agenzia

Al fine di avvalersi della disposizione, è necessario effettuare una preventiva comunicazione all’Agenzia delle entrate (immediatamente efficace ma non revocabile ne rettificabile) da parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica a partire dal 2 maggio 2023 (dal 3 luglio 2023, anche avvalendosi dei soggetti “abilitati”), comunicando la tipologia di credito, la rata annuale da ripartire nei successivi dieci anni e il relativo importo.

L’invio della comunicazione avviene tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, denominato “Piattaforma cessione crediti”, direttamente da parte del fornitore o del cessionario titolare dei crediti, come già detto a decorrere dal 2 maggio 2023.
I dati delle comunicazioni inviate possono essere consultati tramite un’apposita funzionalità disponibile nella “Piattaforma cessione crediti”. La comunicazione può riferirsi anche solo a una parte della rata del credito al momento disponibile e con successive comunicazioni potranno essere rateizzati, anche in più soluzioni, la restante parte della rata e gli eventuali altri crediti nel frattempo acquisiti, purché derivanti dalle comunicazioni delle opzioni di cui al punto 2.2 del Provvedimento dell’Agenzia.

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