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Dichiarazioni fiscali: le novità dei modelli per il 2025

Dichiarazioni fiscali: le novità dei modelli per il 2025
Modello 730

Pubblicate le bozze relative alla scorsa annualità con modifiche significative per le società non operative

ROMA – Lo scorso 19 dicembre 2025 sono state pubblicate le bozze delle dichiarazioni fiscali (imposte sui redditi e Iva) relative all’annualità 2025, comprese le relative istruzioni. Si tratta di una consuetudine abbastanza recente, ma molto utile e apprezzata perché, offrendo in visione le bozze delle dichiarazioni prima ancora della loro pubblicazione ufficiale, si consente ai contribuenti e agli addetti ai lavori di esaminare i nuovi modelli ed eventualmente fornire proposte di modifica ritenute opportune.

Tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio di ogni anno, poi, con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, avviene la pubblicazione ufficiale la quale, pur in mancanza di una data precisa legislativamente stabilita, precede l’inizio del termine entro il quale va presentata la dichiarazione. Come è noto, il termine di presentazione della dichiarazione Iva è il 30 aprile.

Dichiarazione Iva 2025: le novità nei modelli fiscali

I modelli delle dichiarazioni tengono conto, evidentemente, delle novità fiscali che si sono verificate nel corso dell’anno. Esaminando la bozza della dichiarazione Iva 2025 e le istruzioni per la sua compilazione, tuttavia, si nota una novità di particolare importanza, che non nasce da una disposizione legislativa, bensì dal più recente orientamento giurisprudenziale in materia di società non operative, che si allinea principalmente alla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea.

Società non operative: modifica al rigo VA15

Parliamo della modifica al rigo VA15, fino a ora dedicato al monitoraggio delle società non operative e di quelle in perdita sistematica. Giova ricordare, a tal proposito, che la norma (l’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724) riguardante le cosiddette società non operative (chiamate anche società di comodo), è una delle più controverse e dibattute. Essa si riferisce alle società che, trovandosi in una situazione vicina (spesso involontariamente) all’inattività, subiscono, sulla base di mere presunzioni di legge, diverse e gravissime penalizzazioni fiscali.

Test di operatività e presunzione di inoperatività

Il primo comma del citato articolo 30 stabilisce che le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché le società e gli enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, si considerano non operativi se l’ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto economico, ove prescritto, è inferiore alla somma degli importi che risultano applicando determinate percentuali espressamente previste dalla legge.

Il terzo comma stabilisce, invece, che – ai fini dell’imposta personale sul reddito per le società e per gli enti non operativi – si presume che il reddito del periodo di imposta non sia inferiore all’ammontare della somma degli importi derivanti dall’applicazione, ai valori dei beni posseduti nell’esercizio, di determinate percentuali pure espressamente previste dalla legge.

Praticamente, il disposto del primo comma rappresenta una sorta di test di operatività della società, test, su base triennale, che, se ottiene un esito negativo, fa scattare la presunzione di inoperatività. C’è da dire pure che, a prescindere, sono ugualmente considerate società non operative quelle (comma 3 dell’articolo 30 della legge 724/1994) che risultano in perdita per cinque periodi di imposta consecutivi, oppure sono in perdita per quattro periodi e per il quinto non conseguono il reddito minimo determinato ai sensi del comma 3 dell’articolo 30 della legge 724/1994.

Penalizzazioni fiscali per le società di comodo

Per tutte le società considerate “non operative”, scatta l’obbligo di dichiarare i ricavi presuntivi di cui al cennato terzo comma dell’articolo 30 della Legge 724/94. Scatta pure una maggiorazione dell’aliquota Ires del 10,5%, così come previsto dall’articolo 2, comma 36-quinquies, del decreto legge 138/2011. Ma non solo. In materia di Iva (comma 4), infatti, le dette società non possono chiedere a rimborso, né utilizzare in compensazione (orizzontale), o cedere l’eccedenza dell’Iva a credito risultante dalla dichiarazione relativa all’anno in cui la società risulta essere “di comodo”.

Peraltro, qualora lo status di società non operativa sia mantenuto per tre periodi di imposta consecutivi, si perde definitivamente l’eccedenza di credito Iva, il quale non sarà nemmeno riportabile a scomputo dell’Iva a debito degli anni successivi.

Giurisprudenza UE e svolta sul diritto alla detrazione Iva

Queste sono le regole attualmente previste dalla legge per le società considerate “non operative”. La questione delle società di comodo, tuttavia, da un po’ di tempo ha cominciato a scricchiolare sensibilmente, non solo alla luce della giurisprudenza della Cassazione, ma anche, e principalmente, alla luce dell’interpretazione dell’Unione europea.

Sulla questione, infatti, si è pronunciata (in modo favorevole ai contribuenti) la Corte di giustizia europea la quale, con sentenza del 7 marzo 2024 (causa C-341/22), ha ritenuto che gli articoli 9 e 167 della direttiva 2006/112/Ce non consentono di negare la qualifica di soggetto passivo e il diritto alla detrazione dell’Iva, solo perché l’importo delle operazioni effettuate non raggiunge la soglia stabilita dalla normativa nazionale.

Cassazione e superamento degli automatismi fiscali

Anche la nostra Corte di Cassazione, adeguandosi alla citata pronuncia della Corte europea, con sentenza n. 4151 del 18/2/25, ha affermato che per considerare “non operativa” una società, non è sufficiente il mancato raggiungimento delle soglie previste dalla legge 724/94. È necessario, invece, verificare concretamente se sussistono elementi che consentano di accertare l’esistenza di un abuso, ossia la “realizzazione di una costruzione artificiosa”.

Cominciano pure ad arrivare sentenze di merito che disapplicano la normativa generale sulle “società non operative”. Ma non solo. Sempre la Cassazione, con l’ordinanza n. 25992 del 24 settembre 2025 ha affermato pure che per superare le presunzioni dell’art. 30 L. 724/1994 non è necessario presentare interpello, in quanto le ragioni giustificative possono essere provate anche in giudizio.

Nuovo modello Iva: cosa cambia per i contribuenti

D’ora in poi, però, nel nuovo modello (quantomeno attualmente nella sua bozza), la predetta indicazione non è più necessaria. Occorre solo barrare una casella che segnala all’Amministrazione finanziaria l’esistenza delle condizioni di non operatività previste dalla citata legge 724/94.

La novità si estende anche al quadro VX, dove si indica la modalità di utilizzo dell’eccedenza del credito. Nel rigo VX4, infatti, non si trova più l’attestazione di operatività che il contribuente doveva sottoscrivere per accedere al rimborso o all’utilizzo in compensazione del credito. Un cambio di rotta importantissimo, perché dimostra che lo status di società di comodo non rappresenta più un ostacolo assoluto al rimborso.

Liquidazioni di gruppo e prospetto Iva 26/PR

Analogo intervento è stato eseguito nel Prospetto Iva 26/PR, relativo alle liquidazioni di gruppo, dove, al quadro VS (rigo VS1, casella 4) non si trovano più i codici da barrare per segnalare la posizione di società non operativa e, contemporaneamente, si nota la soppressione del rigo VW21, che obbligava a isolare le eccedenze di credito trasferite da società non operative.

Riforma tributaria e prospettive future

L’intervento sui modelli da parte dell’Agenzia delle Entrate rappresenta certamente un grosso passo avanti nella soluzione del grosso problema delle “società non operative”, quantomeno dal punto di vista dell’Iva, superando gli ostacoli di natura meramente formali e affidando il giudizio della inoperatività a dati oggettivi. L’indicazione nel modello rappresenta solo un indicatore per l’Amministrazione finanziaria, ma non il solo motivo che giustifica l’indetraibilità dell’Iva. Praticamente, si prevede che le imprese possano avere più spazio per dimostrare l’effettività della propria situazione, seppure anomala.

Un intervento dell’Agenzia delle Entrate che probabilmente anticipa quello che dovrebbe essere disposto in attuazione dell’articolo 20 del Dlgs n. 192 del 13 dicembre 2024 (Decreto di attuazione della riforma tributaria in materia di Irpef e Ires), la norma che dovrebbe risolvere in modo definitivo e chiaro le grosse problematiche, specialmente quelle che rappresentano situazioni di conflittualità con la Ue.

Va sottolineato, comunque, che le modifiche recentemente proposte dall’Agenzia sui modelli Iva, non fanno assolutamente venir meno tutte le altre disposizioni contenute nella normativa esistente e segnatamente quelle che riguardano le imposte dirette. Sono disposizioni e regole, queste ultime, che continuano a dovere essere osservate al fine di stabilire quale debba essere, in presenza delle condizioni previste dalla citata legge 724/94, il reddito minimo presunto e le altre penalizzazioni previste dalla legge.