La DIS-COLL è una misura di sostegno per le cessazioni involontarie dal lavoro rivolta agli iscritti alla Gestione Separata INPS.
A chi è rivolto
Si rivolge agli iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata INPS, non pensionati e privi di partita IVA.
Il requisito dell’iscrizione in via esclusiva alla Gestione Separata è soddisfatto se non c’è sovrapposizione tra il rapporto di collaborazione, assegno o dottorato di ricerca e altra attività lavorativa (ad esempio, il rapporto di lavoro subordinato).
Spetta a:
- collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto;
- assegnisti di ricerca;
- dottorandi di ricerca con borsa di studio.
Non spetta a:
- collaboratori titolari di pensione;
- titolari di partita IVA;
- amministratori, sindaci o revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica.
DIS-COLL, ecco come richiederla e quali sono i criteri
La misura viene riconosciuta ogni mese per un periodo complessivo di 12 mensilità ed è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali e decorre:
- dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di collaborazione se presentata entro l’ottavo giorno o dal giorno successivo alla presentazione della domanda;
- dall’ottavo giorno successivo alla fine del periodo di maternità o di degenza ospedaliera, se la domanda è presentata durante il periodo di maternità o degenza ospedaliera indennizzati o dal giorno successivo alla presentazione della domanda.
La domanda
La domanda va presentata entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di collaborazione. Per tutte le altre info a riguardo, visitare il canale ufficiale dell’Inps sulla sezione indicata. Per scoprirlo, CLICCA QUI e scopri tutte le informazioni sul supporto richiesto.
Altre informazioni
Stato di disoccupazione
Sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano immediata disponibilità:
- allo svolgimento di attività lavorativa;
- alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro al Centro per l’Impiego.
Presentare domanda di DIS-COLL equivale a:
- rendere la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID);
- essere inseriti nel Sistema informativo unitario delle politiche attive (SIU).
Entro i 15 giorni successivi alla domanda il disoccupato è tenuto a contattare il Centro per l’Impiego per la stipula del Patto di servizio personalizzato.
Contribuzione
L’aliquota contributiva aggiuntiva di finanziamento della DIS-COLL è uguale a quella della NASpI, per il 2025 pari a 1,31%.
Sospensione e riduzione attività
La continuità di erogazione della DIS-COLL è condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione.
Se il beneficiario dell’indennità si rioccupa con contratto di lavoro subordinato di durata pari o inferiore a cinque giorni, la prestazione è sospesa d’ufficio sulla base delle comunicazioni obbligatorie. Al termine del periodo di sospensione, la prestazione è corrisposta nuovamente per il periodo residuo spettante.
La prestazione è ridotta dell’80% del reddito presunto – rapportato al periodo di tempo fra la data di inizio dell’attività e il termine finale di godimento dell’indennità o, se precedente, la fine dell’anno – in caso di inizio di un’attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o attività parasubordinata, da cui derivi un reddito annuo utile alla conservazione dello stato di disoccupazione.
Resta fermo l’obbligo per il lavoratore di comunicare all’INPS il reddito annuo presunto entro il termine, previsto a pena di decadenza, di trenta giorni dall’inizio dell’attività o dalla data della domanda, se l’attività è preesistente alla data della domanda stessa.
Per reddito utile alla conservazione dello stato di disoccupazione si intende, per il 2025, il reddito:
- pari o inferiore a 5.500 euro per lavoro autonomo;
- pari o inferiore a 8.500 euro per lavoro parasubordinato (detrazioni spettanti ai sensi dell’art. 13 TUIR).
Il beneficiario della DIS-COLL può svolgere prestazioni di lavoro occasionale e attività sportiva nel settore dilettantistico con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con compensi di importo non superiore a 5.000 euro annui.
Entro questi limiti il beneficiario non è tenuto a comunicare all’INPS il compenso derivante da questa attività.
DIS-COLL e tutela previdenziale della malattia
Non determinano slittamento o sospensione del termine di presentazione della domanda di indennità DIS-COLL e non incidono sulla decorrenza della stessa (circolare INPS 16 aprile 2007, n. 76) gli eventi di malattia insorti:
- durante il rapporto di collaborazione, assegno di ricerca o dottorato di ricerca con borsa di studio;
- dopo la fine dei suddetti rapporti.
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