Principi fondamentali ispiratori della nostra Costituzione, quale quello di eguaglianza, il valore della dignità della persona e il dovere di solidarietà tra i consociati, impongono al legislatore di tutelare la condizione giuridica delle persone con disabilità e spesso l’intervento della Corte costituzionale si è reso necessario per assicurare tale garanzia con riferimento all’istruzione, al lavoro, all’assistenza e previdenza.
Particolare interesse riveste in proposito la sentenza n. 3 del 2025 che riguarda l’esercizio dei diritti politici di persone “diversamente abili” con specifico riferimento al procedimento elettorale per l’elezione dei consigli delle regioni ordinarie. Le liste dei candidati debbono essere sottoscritte da un numero minimo di elettori, che attestino il consenso riscosso dalla lista, per evitare un’eccessiva dispersione del voto a seguito di una moltiplicazione di candidature senza reale seguito. La firma deve essere autografa in quanto né la legge n. 108 del 1968 sull’elezione dei Consigli regionali ordinari né il Dlgs. n. 82 del 2005 recante il Codice dell’amministrazione digitale (Cad) prevedono l’utilizzo della firma digitale.
Un elettore affetto da Sla che pertanto, pur disponendo di una firma digitale, non aveva potuto sottoscrivere una lista di candidati alle elezioni del Consiglio regionale del Lazio, si era rivolto al giudice perché accertasse il suo diritto di sottoscrivere con la firma digitale. Il giudice adito, constatata l’impossibilità di garantire al ricorrente quanto richiesto per gli ostacoli frapposti dalle norme in vigore le rinviava alla Corte costituzionale per violazione del canone dell’art. 3 Cost. sotto il profilo della ragionevolezza e degli articoli 48 e 49 della Costituzione sul diritto al voto e sul “diritto al partito politico”. La Corte, sebbene le elezioni avessero già avuto luogo, decide comunque di esaminare la questione per accertare l’eventuale lesione di un diritto delle persone con disabilità e porvi rimedio per l’avvenire.
In materia elettorale il legislatore dispone di un ampio margine di discrezionalità: a lui spetta di bilanciare i vantaggi che le moderne tecnologie digitali possono apportare nel velocizzare i procedimenti elettorali – comprendenti la sottoscrizione delle liste – e il rischio di possibili brogli e di ponderare altresì l’incentivo al voto che le nuove tecnologie potrebbero opporre all’attuale disaffezione per la politica, con il rischio di favorire scelte meno meditate in quanto esprimibili da casa con un click, senza più seguire le tradizionali liturgie elettorali.
Tuttavia il legislatore non può precludere la partecipazione al procedimento di scelta della rappresentanza politica a una persona che, grazie alle moderne tecnologie oggi disponibili potrebbe superare l’handicap costituito dall’impossibilità di apporre la firma autografa prevista dalla legge.
Paradossalmente sono le stesse norme a rendere inabile chi, grazie alle tecnologie Ict non lo è, seppure a questi limitati fini, con pregiudizio per la sua dignità, tutelata dall’art. 2 Cost. Né soccorrono i rimedi attualmente apprestati dall’ordinamento nell’eventualità dell’impossibilità a sottoscrivere le liste per gravi infermità che impediscono di apporre una firma autografa o di uscire da casa, consistenti nel dichiarare la propria volontà in presenza di testimoni davanti a persona autorizzata a ricevere la dichiarazione. Richiedono adempimenti complessi, talvolta economicamente onerosi non più giustificati con l’avvento delle moderne tecnologie digitali.
La Corte dichiara quindi l’illegittimità costituzionale delle norme che precludono l’utilizzo della firma digitale all’elettore che voglia sottoscrivere una lista di candidati per le elezioni dei consigli delle regioni ordinarie e sia impossibilitato ad apporre una firma autografa per gravi e documentate infermità.
Giovanni Cattarino
già Consigliere della Corte costituzionale e Capo Ufficio Stampa

