Disposizioni del Comune di Mazzarino per la diffusione della musica nei locali - QdS

Disposizioni del Comune di Mazzarino per la diffusione della musica nei locali

Nicola Digiugno

Disposizioni del Comune di Mazzarino per la diffusione della musica nei locali

mercoledì 28 Agosto 2019

Le regole imposte dall’Amministrazione valgono sia per il periodo estivo che per quello invernale. Il sindaco Vincenzo Marino ha emesso apposita ordinanza destinata ai pubblici esercizi

MAZZARINO (CL) – Ordinanza del sindaco Vincenzo Marino per la “disciplina dell’attività di diffusione della musica nei pubblici esercizi”. Nella premessa del documento si legge che nel centro del nisseno “il problema del disturbo della quiete pubblica è lamentato da diversi anni dai cittadini che si trovano, specie nel periodo estivo, a dover subire tale problema in considerazione dell’aumento della popolazione per il periodo estivo e degli avventori che stazionano per lunghi periodi all’esterno dei locali”.

Per questo il Comune ha ritenuto opportuno adottare apposito provvedimento al fine di salvaguardare il riposo delle persone, procedendo a stabilire gli orari entro i quali consentire ai pubblici esercizi lo svolgimento di attività rumorose anche con la diffusione di musica, prevedendo altresì le relative sanzioni da applicarsi nei casi di violazione all’ordinanza, che comunque non riguarda “le attività di diffusione di musica nell’ambito di feste patronali e manifestazioni organizzate o patrocinate dal Comune”.

La diffusione della musica da ascolto, cosiddetta “musica di sottofondo” all’interno del locale, “nel rispetto dei limiti di esposizione al rumore indicati dalle norme vigenti in materia, è consentita tutto l’anno dall’apertura alla chiusura dell’esercizio, purché il titolare abbia cura di tenere chiuse le porte di accesso ed eventuali ulteriori aperture comunicanti con l’esterno del locale”. La diffusione “con percezione esterna al locale” è consentita “tutto l’anno e può avvenire dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 24. Nel periodo compreso fra l’1 giugno e il 30 settembre, nelle giornate di venerdì, sabato e domenica, giornate festive infrasettimanali, dalle 9 alle 13 e dalle 17 all’1 del giorno successivo”, ma “in nessun caso deve essere arrecato disturbo alla quiete pubblica”.

Nel caso in cui dal rapporto amministrativo dell’Arpa Sicilia o di altro ente accertatore “relativo all’esito dei rilievi fonometrici venga evidenziato che la sorgente di rumore sia tipo antropico (schiamazzi e vociare) generato dagli avventori”, il sindaco “può ridurre l’orario dell’attività”.

Previste sanzioni da 75 a 500 euro, mentre “alla terza violazione è prevista la sospensione dell’attività fino a sette giorni”. Infine, viene specificato come “gli agenti della forza pubblica sono incaricati dell’esecuzione dell’ordinanza.

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