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Capo d’Orlando, disposizioni per la prevenzione degli incendi

Capo d’Orlando, disposizioni per la prevenzione degli incendi

In caso di inosservanza da parte dei cittadini interessati il Comune potrà provvedere d’ufficio e in danno ai trasgressori. Il Comune di Capo d’Orlando ha annunciato novità sostanziali per la pulizia dei terreni incolti

CAPO D’ORLANDO (ME) – Il Comune ha annunciato novità sostanziali contenute nell’ordinanza che disciplina la pulizia dei terreni incolti nel periodo estivo, nell’ottica della prevenzione degli incendi. Sulla scorta delle recenti disposizioni della Prefettura di Messina, il sindaco di Franco Ingrillì ha firmato l’ordinanza n. 28 del 29 maggio con cui si dispone che nel periodo dall’1 giugno al 30 settembre sarà vietato accendere fuochi in prossimità di boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade Comunali, Provinciali, Statali e Autostradali ricadenti sul territorio comunale. Negli stessi luoghi, non è consentito fumare o usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono faville.

I proprietari o i conduttori di aree agricole non coltivate, oltre a tutti i proprietari di aree verdi urbane incolte o di edifici con annesse aree pertinenziali, dovranno “provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l’incolumità e l’igiene pubblica”. In caso di inosservanza, il Comune potrà provvedere d’ufficio e in danno dei trasgressori. Inoltre, i soggetti inadempienti saranno responsabili dei danni che, a seguito d’incendi, si dovessero verificare a carico di persone e/o beni mobili e immobili.

Nei periodi dall’1 giugno al 30 giugno e dall’1 ottobre al 31 ottobre, è consentito bruciare materiale agricolo o forestale proveniente da sfalci, potature o ripuliture dalle ore 5 alle 9 del mattino previa comunicazione fatta al Distaccamento forestale competente per territorio. Inoltre, la combustione controllata deve essere effettuata in aree distanti da zone cespugliate e/o arboree; dall’accensione alla fase di spegnimento, il fuoco deve essere costantemente vigilato fino alla completa estinzione di focolai e braci; possono essere destinati alla combustione all’aperto cumuli di vegetali in quantità giornaliere non superiori a 3 metri cubi (vuoto per pieno) per ettaro di materiale agricolo e forestale derivante da 2/3 sfalci, potature e ripuliture. È comunque vietata l’accensione di fuochi nelle giornate calde e particolarmente ventilate soprattutto nei casi di venti provenienti da Sud-Est (scirocco).