Dl agosto, nuove indennità per lavoratori marittimi e stagionali - QdS

Dl agosto, nuove indennità per lavoratori marittimi e stagionali

Dl agosto, nuove indennità per lavoratori marittimi e stagionali

mercoledì 26 Agosto 2020

Tra le novità dell’ultimo decreto del Governo Conte bis anche la proroga della Naspi e Dis-coll. Rinnovato anche per il mese di maggio 2020 il bonus Covid-19 per i liberi professionisti

ROMA – Ulteriori novità previste dal Decreto Agosto tra le quali la proroga della Naspi e Dis-coll, nuove indennità per i lavoratori del turismo, marittimi e per i professionisti iscritti alle casse private.

NASPI E DIS-COLL
Le prestazioni Naspi e Dis-coll, arrivate al termine nel periodo compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi a decorrere dal giorno di scadenza. L’importo è riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva ed è pari all’importo dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.

INDENNITÀ PER I LAVORATORI DEL TURISMO
Ai lavoratori stagionali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di Naspi, è riconosciuta un’indennità, per i mesi di giugno e luglio 2020, pari a 600 euro. La medesima indennità è riconosciuta a lavoratori:
– intermittenti, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020;
– autonomi che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti di collaborazione occasionale;
– incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000, titolari di partita Iva attiva e iscritti alla Gestione Separata.

INDENNITÀ LAVORATORI MARITTIMI
Ai lavoratori marittimi che hanno cessato involontariamente il contratto di lavoro dipendente nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di contratto di arruolamento o di altro rapporto di lavoro dipendente, né di Naspi, né di indennità di malattia né di pensione alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuta un’indennità mensile pari a 600 euro per giugno e luglio 2020.

INDENNITÀ PER I LAVORATORI PER I LIBERI PROFESSIONISTI
Ai liberi professionisti già beneficiari di bonus Covid-19 erogati dalle Casse private per i mesi di aprile e marzo, viene erogata una indennità, anche per il mese di maggio 2020 di importo pari a 1.000 euro. Il bonus verrà corrisposto in via automatica, mentre i professionisti che abbiano già fatto precedente richiesta per i mesi di marzo e aprile dovranno presentare apposita domanda.

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