Con la sentenza 7442 la Sezione tributaria della Cassazione ha preso alcune importanti decisioni in merito alle donazioni fra genitori e figli. Nello specifico, ha stabilito che le donazioni informali e le indirette sono senza imposta perché non c’è obbligo di registrazione e inoltre la tassazione scatta solo se queste operazioni risultano da atti sottoposti a registrazione oppure se sono registrate volontariamente.
Ulteriore opzione riguarda le donazioni che hanno un valore superiore a un milione di euro. In questo caso la loro stipulazione è dichiarata dal contribuente nel contesto di una procedura di accertamento di tributi
Le donazioni informali sono per esempio la consegna brevi manu di liquidità o di un assegno circolare intestato al donatario, il trasferimento di denaro a mezzo bonifico bancario o di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario a mezzo banca, mentre quelle indirette possono riguardare il negozio giuridico, che corrisponde alla donazione diretta salvo per il fatto che non richiede i medesimi requisiti di forma
Con questa sentenza, la Cassazione ha definito “non condivisibile” e “imprecisa” oltre che “incompleta” la circolare n. 30/E dell’11 agosto 2015 dell’Agenzia delle Entrate, evidenziando che la donazione indiretta è rilevante ai fini dell’imposta di donazione solo se essa sia “risultante da atti soggetti alla registrazione”. Inoltre per fare in modo che sussita l’obbligo di registrazione deve esserci, anzitutto, la formazione per iscritto nel territorio dello Stato dell’atto da sottoporre a tassazione
Le donazioni informali (non stipulate per iscritto, né enunciate in un atto scritto) non sono un possibile oggetto di tassazione, a meno che non si faccia riferimento alla registrazione “volontaria” della donazione stessa oppure la donazione non risultante da atti soggetti a registrazione sia “confessata” dal contribuente nell’ambito di una procedura di accertamento tributario.
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