L’incentivo è previsto in via sperimentale per le assunzioni effettuate nel biennio 2021-22: vale fino a 6.000 euro annui. L’esonero si applica in caso di assunzione di donne lavoratrici svantaggiate
ROMA – Donne lavoratrici 2021, è attivo il servizio di richiesta dell’esonero contributivo. Lo ha comunicato l’Inps, attraverso la pubblicazione del messaggio n. 3809, dello scorso 5 novembre del 2021.
Per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022 la legge di bilancio 2021 del 30 dicembre 2020, n. 178, prevede e riconosce, in via sperimentale, un esonero contributivo del 100 per cento nel limite massimo di 6.000 euro annui, allo scopo di ridurre il costo del lavoro a carico dei datori di lavoro privati e, al contempo, di incentivarli ad assumere donne nella fase successiva alla pandemia.
In considerazione della dicitura “donne lavoratrici” l’esonero si applica in caso di assunzione di donne lavoratrici svantaggiate (articolo 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012).
Nello specifico si tratta di:
– donne che hanno compiuto almeno 50 anni di età e risultino disoccupate da almeno sei mesi;
– donne indipendentemente dall’età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea, di cui ne fa pare anche la Sicilia, prive di un impiego regolarmente retribuito da più di 12 mesi.
– donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un tasso di disparità occupazionale di genere che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
– donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.
L’esonero contributivo spetta nei casi di assunzione a tempo determinato e indeterminato, nonché nelle ipotesi di trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato, anche se a tempo parziale, anche in caso di part-time.
Sono invece esclusi dal beneficio i rapporti di apprendistato, i contratti di lavoro domestico, i rapporti di lavoro intermittente e le ipotesi di instaurazione delle prestazioni di lavoro occasionale.
Il contributo previsto dall’esonero spetta per un periodo diverso in base al tipo di assunzione delle donne lavoratrici: nel caso di contratto a tempo determinato la durata dell’esonero contributivo è di dodici mesi, spetta anche nel caso di proroga del contratto, fermo restando la durata di dodici mesi complessivi, contrariamente, se il contratto è stipulato a tempo indeterminato, la durata è invece di diciotto mesi.
Possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, compresi i datori di lavoro del settore agricolo, ad esclusione delle pubbliche Amministrazioni.
L’agevolazione prevede che le assunzioni debbano comportare però un incremento occupazionale netto, dato dalla differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.
L’incentivo è comunque applicabile qualora l’incremento occupazionale netto non si realizzi poiché il posto o i posti di lavoro precedentemente occupati si siano resi vacanti a seguito di:
• dimissioni volontarie;
• invalidità;
• pensionamento per raggiunti limiti d’età;
• riduzione volontaria dell’orario di lavoro;
• licenziamento per giusta causa.
I datori di lavoro interessati alla fruizione dell’esonero dovranno comunicarlo telematicamente all’Inps, tramite apposita comunicazione per ogni assunzione incentivabile, utilizzando il modulo 92-2012, trovabile all’interno del Cassetto previdenziale aziende.
Si ricorda che per poter accedere al Cassetto Previdenziale aziende il datore di lavoro deve essere in possesso di una identità digitale, in alternativa, è possibile rivolgersi ad un Consulente del Lavoro abilitato.
Erika Di Francesco