ROMA – Avevamo già annunciato dalle pagine di questo quotidiano della confusione che era sorta nel momento in cui era entrato in vigore, in data 18 gennaio 2024, il decreto legislativo n. 219 del 30 dicembre 2023. Quest’ultimo è il provvedimento legislativo, in attuazione della legge delega n. 111 del 9 agosto 2023, che, modificando lo Statuto dei diritti del contribuente, ha previsto all’articolo 6 bis l’obbligo per l’ufficio fiscale di attivare il contraddittorio preventivo prima della notifica dell’avviso di accertamento, tranne che per alcuni atti, sostanzialmente quelli automatizzati, che dovevano essere indicati in un apposito decreto ministeriale.
Molti degli addetti ai lavori, compresi numerosi uffici, avevano ritenuto che dal 18 gennaio l’avviso di accertamento doveva necessariamente essere sempre preceduto dall’invio al contribuente della bozza al fine di consentire allo stesso, entro 60 giorni, di formulare le proprie considerazioni su quello che l’ufficio ha intenzione di notificargli.
C’è da dire, però, che con l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 13 del 12 febbraio 2024, quello sull’accertamento fiscale, all’articolo 1, in vigore dal 30 aprile 2024, è stato previsto che il contribuente, sempre entro 60 giorni, al posto di formulare le proprie osservazioni sulla bozza di accertamento ricevuto, ha la possibilità di attivare l’accertamento con adesione. Mancava, inoltre, il decreto ministeriale sugli atti esclusi dal contraddittorio.
Da qui le perplessità: il contraddittorio obbligatorio è già entrato in vigore il 18 gennaio, oppure il 30 aprile, ossia da quando la procedura sull’accertamento fiscale è completamente operativa e l’elenco degli atti per i quali il contraddittorio non è obbligatorio è già definito con l’emanazione del previsto decreto ministeriale?
Al riguardo, prima il vice ministro Maurizio Leo, poi il Dl n. 39 del 29 marzo 2024, con l’articolo 7, avevano già dissipato ogni dubbio precisando che il contraddittorio preventivo è obbligatorio solo a partire dal 30 aprile 2014. Ora, con Decreto firmato dal vice ministro Leo in data 24 aprile 2024, eliminato ogni dubbio sull’entrata in vigore della nuova disposizione, è stato pure completato il quadro degli adempimenti di competenza dell’Amministrazione finanziaria, con la predisposizione del decreto ministeriale contenente l’elenco degli atti fiscali, esclusi quelli degli Enti locali, che non rientrano tra quelli obbligatoriamente soggetti al contraddittorio preventivo e, quindi, all’invio al contribuente della bozza di atto fiscale.
I gruppi di atti esclusi dal contraddittorio sono costituiti sostanzialmente da tre categorie: quelli “automatizzati o sostanzialmente automatizzati”, quelli di “pronta liquidazione” e infine quelli di “controllo formale delle dichiarazioni”. Fuori dal contraddittorio sono pure gli accertamenti parziali, ma soltanto quando essi sono frutto di un mero “incrocio di dati”.
Tra essi, in applicazione della norma di cui al comma 6 bis del riformulato Statuto dei Diritti del Contribuente e dal decreto ministeriale prima citato, nella categoria “Atti automatizzati o sostanzialmente automatizzati”, ci sono quindi: a) i ruoli e le cartelle dell’agente della riscossione; b) gli accertamenti parziali di cui agli articoli 41-bis del Dpr 600/73 e 54, quinto comma, del Dpr 633/723, nonché gli atti di recupero di cui all’articolo 38-bis del Dpr 600/73, solo se predisposti esclusivamente sulla base dell’incrocio di dati; c) gli atti di intimazione autonomi di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, nonché gli atti di intimazione emessi per decadenza dalla rateazione; d) gli atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento di alcuni tributi come le tasse automobilistiche ed addizionali relative, le tasse sulle concessioni governative per l’impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre, ecc.; e) gli accertamenti catastali per l’iscrizione e la cancellazione delle annotazioni di riserva alle intestazioni catastali, f) gli avvisi di liquidazione per decadenza delle agevolazioni fiscali, ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali; g) gli avvisi di liquidazione per recupero delle imposte di registro, ipotecarie e catastali a seguito di rettifica; h) gli avvisi di pagamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’accisa o dell’imposta di consumo dovuta sulla base delle dichiarazioni o dei dati relativi alle contabilità odei documenti di accompagnamento della circolazione, presentati dai soggetti obbligati ai sensi del testo unico delle disposizioni; i) gli avvisi di pagamento per indebita compensazione di crediti di accisa.
Tra gli “atti di pronta liquidazione” ci sono: a) le comunicazioni degli esiti del controllo di cui all’articolo 36-bis del DPR 600/73; b) le comunicazioni degli esiti dei controlli di cui agli articoli 54-bis, 54-ter e 54-quater del DPR 633/72 ; c) gli avvisi di liquidazione dell’imposta, nonché di irrogazione delle sanzioni, per i casi di omesso, insufficiente o tardivo versamento, omessa o tardiva registrazione degli atti e tardiva presentazione delle relative dichiarazioni, di alcuni tributi come l’imposta di registro di cui al Dpr 131/1986, le imposte ipotecaria e catastale e tasse ipotecarie, l’imposta sulle successioni e donazioni, l’imposta sui premi delle assicurazioni, l’imposta sostitutiva sui finanziamenti, l’imposta di bollo, i tributi speciali; ed infine, al punto d), gli inviti al pagamento del contributo unificato.
Tra gli “atti di controllo formale delle dichiarazioni” ci sono infine tutti gli atti emessi a seguito di controllo formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni, confrontati con i documenti giustificativi. In pratica tutti i controlli formali di cui all’articolo 36 ter del Dpr 600/73.
Un elenco molto dettagliato attraverso cui dovrebbe essere non eccessivamente difficile individuare gli atti che non devono essere necessariamente preceduti dal contraddittorio preventivo. Le difficoltà, tuttavia, sussistono nel caso di accertamenti parziali, visto che non è sempre facile comprendere quali sono quelli scaturiti da meri “incroci di dati” e quali, invece, frutto di rilievi autonomi, seppure parziali.
Non dimentichiamo che attualmente sono moltissimi i casi in cui l’Amministrazione finanziaria si avvale di elementi raccolti al di fuori dall’esame della dichiarazione o dalla contabilità del contribuente sottoposto al controllo, per contestare, senza ricorrere a un esame globale dell’attività del contribuente, l’infedeltà della dichiarazione. E può accadere spesso che, anche gli atti frutto di soli incroci di dati, se preceduti da un contraddittorio, possano rivelarsi errore del Fisco e quindi da annullare senza ossessivo disturbo per il contribuente, erroneamente colpito dall’azione (seppure parziale) del Fisco.
Sembra in ogni caso rassicurante che all’articolo 1 del decreto ministeriale recentemente emanato è detto espressamente che “restano ferme, in ogni caso, le altre forme di contraddittorio, di interlocuzione preventiva e di partecipazione del contribuente al procedimento amministrativo, previste dall’ordinamento tributario”.