Tutti gli effetti della nuova "convivenza di fatto" - QdS

Tutti gli effetti della nuova “convivenza di fatto”

Sebastiano Attardi

Tutti gli effetti della nuova “convivenza di fatto”

martedì 30 Aprile 2019

Accade spesso che – dopo alcuni anni dalla separazione o dal divorzio – il coniuge che ha diritto all’assegno di mantenimento, instauri una relazione stabile con un nuovo soggetto, tanto da andare a convivere con lo stesso, creando così una nuova famiglia. Se ciò avviene l’ex coniuge non ha più il diritto a percepire mensilmente l’assegno divorzile, in quanto si suppone che il convivente apporti un contributo economico nella nuova famiglia di fatto.
Questo principio è stato ribadito, recentemente, dalla Corte di Cassazione ( ordinanza n. 5974 del 28.2.2019), che ha riformato una sentenza di merito, emessa dalla Corte di Appello di Trieste, la quale non si era adeguata a questo principio. Infatti, l’ex marito – che aveva l’obbligo di versare l’assegno divorzile, si era rivolto al Tribunale, chiedendo che venisse annullato tale suo obbligo dal momento che, sulla base degli atti probatori acquisiti in giudizio, lo stesso aveva dimostrato che l’ex moglie, beneficiaria dell’assegno, aveva instaurato una convivenza more uxorio con un medico. Nel giungere a questa conclusione la Cassazione, confermando il precedente orientamento già espresso in varie altre sentenze, precisava come ormai debba ritenersi pacifico ed incontrastato il principio di diritto secondo il quale “l’instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescinde ogni precedente connessione con il tenore ed il modello di vita che la stessa aveva avuto con il matrimonio. Il che fa venire definitamente meno ogni presupposto per il riconoscimento dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge.

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