Il decreto legge n. 41 ha prorogato la cassa integrazione guadagli fino al 31 dicembre 2021. Esaminiamo i singoli tipi di sostegni al reddito previsti.
L’art. 8 del decreto legge 22 febbraio 2021, n. 41 del quale fornisce chiarimenti la circolare INPS n. 72 del 29 aprile 2021 proroga dal 1° aprile 2021 al 31 dicembre 2021 i vari sostegni al reddito dei dipendenti da imprenditori privati che, a seguito dell’emergenza sanitaria in atto, sospendono o riducono l’attività, i quali dipendenti risultino in forza alla data 23 febbraio 2021. (data di entrata in vigore del decreto legge 41/2021)
Tali sostegni al reddito
proseguono rispetto a quelli – della stessa natura – in corso sino a fine marzo
2021 previsti dall’art. 1 ,comma 300 della legge 31 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021).
Esaminiamo di seguito i
singoli tipi di sostegni al reddito previsti dalla norma in commento, come sono
erogati e come vanno richiesti (i commi di seguito indicati appartengono al
citato articolo 8).
GLI
AIUTI ECONOMICI E LA LORO DURATA
Trattamento
ordinario di integrazione salariale (comma 1)
Tale sostegno al reddito
dei lavoratori dipendenti è concesso per un massimo di 13 settimane nel periodo dal 1°
aprile ed il 30 giugno 2021.
Per il trattamento appena
detto non è dovuto alcun contributo
addizionale.
Trattamenti
di assegno ordinario di cassa integrazione salariale in deroga
(comma 2)
L’aiuto economico di cui
alla premessa è concesso per massimo di ventotto
settimane nel periodo dal 1° aprile
al 31 dicembre 2021.
Per il trattamento appena
detto non è dovuto alcun contributo
addizionale.
Trattamento
di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA)
(comma 8)
Il trattamento di CISOA è
concesso ai lavoratori agricoli con contratto a tempo indeterminato, in deroga
ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore ed al numero delle
giornate non inferiori a 181 lavorative da svolgere presso la stessa azienda
agricola, per una durata massima di 120
giorni dal 1° aprile al 31 dicembre 2021.
MODALITÀ
DI CORRESPONSIONE DEGLI AIUTI ECONOMICI
Le corresponsioni dei qui detti sostegni al reddito possono:
- essere anticipati dal datore di lavoro e
conguagliati con i contributi dovuti dallo stesso mensilmente all’INPS; - Farli corrispondere direttamente dall’INPS
ai lavoratori beneficiari. In quest’ultimo caso il datore di lavoro dovrà
comunicare all’Istituto i dati anagrafici dei beneficiari, onde consentirne
l’accredito diretto.
COME
VANNO RICHIESTI GLI AIUTI ECONOMICI
I sostegni al reddito di cui qui si dice vanno richiesti per via telematica con causale “COVID 19 – DL 41/21” entro il mese successivo a quello della sospensione o della riduzione dell’attività. Per le attività ridotte o sospese dal 29 marzo 2021 (data così anticipata rispetto al 1° aprile 2021, poiché la normativa di riferimento dice della settimana in corso al 1° aprile 2021 e non di tale ultima data, come inizio della decorrenza delle dette interruzioni o sospensioni e, giacché tale settimana inizia da lunedì 29, da tale giorno decorre la sospensione in parola). Per le sospensioni/riduzioni che iniziano dal 29 marzo 2021 la relativa comunicazione all’INPS deve essere effettuata entro il 31 maggio 2021. (vedasi il punto 13 della citata circolare n. 72).
È opportuno dire che nel caso di comunicazione tardiva della comunicazione di cessazione/sospensione di attività i relativi sostegni al reddito spettanti ai dipendenti di tali attività rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
Salvatore Freni