Per ottenere l’esenzione è necessario che nessun componente della famiglia anagrafica detenga un apparecchio televisivo.
I cittadini che non detengono un apparecchio televisivo e sono intestatari di un contratto di energia elettrica residenziale possono presentare la richiesta per l’esonero dal pagamento del canone. Questa può essere fatta attraverso una dichiarazione sostitutiva di non detenzione per evitare l’addebito in bolletta.
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Per ottenere l’esonero è necessario che nessun componente della famiglia anagrafica detenga un apparecchio televisivo. Per famiglia anagrafica si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi. Ma anche coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.
Esonero dal canone: la dichiarazione sostitutiva
La dichiarazione deve essere presentata anche dagli eredi. Ciò avviene nel caso in cui nell’abitazione l’utenza elettrica sia ancora temporaneamente intestata alla persona deceduta e non sia presente alcun apparecchio televisivo.
Infine, anche coloro che in precedenza hanno presentato una denunzia di cessazione dell’abbonamento televisivo per suggellamento, possono certificare, sempre per confermare l’esonero del canone in bolletta, che non detengono un ulteriore apparecchio televisivo oltre a quello per cui è stato chiesto il suggellamento. In questi casi bisogna compilare il quadro A del modello di dichiarazione sostitutiva.
La dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchio televisivo ha validità annuale. Può essere presentata solo dai titolari di un’utenza elettrica per uso domestico residenziale (ad eccezione degli eredi).
La dichiarazione deve essere presentata:
- dal 1° luglio al 31 gennaio dell’anno successivo per l’esonero del pagamento del canone per l’intero anno successivo. Per esempio, una dichiarazione presentata nel novembre del 2022 avrà effetto per tutto il 2023;
- dal 1° febbraio al 30 giugno per l’esonero dall’obbligo di pagamento del canone per il secondo semestre dello stesso anno. Per esempio, una dichiarazione presentata a maggio 2022 avrà effetto per il secondo semestre del 2022.
Come fare richiesta per l’esonero dal canone
Nel caso di attivazione di nuova utenza di fornitura di energia elettrica da parte di soggetti che non siano già titolari di altra utenza residenziale nell’anno di attivazione, per avere l’esonero la dichiarazione sostitutiva va presentata entro la fine del mese successivo alla data di attivazione della fornitura.
Infine, se nel corso dell’anno cambiano i presupposti precedentemente attestati è necessario comunicarlo all’Agenzia delle Entrate. Il canone, in questo caso, sarà addebitato dal mese in cui è stata presentata la dichiarazione sostitutiva.
Il modello di dichiarazione sostitutiva per l’esonero dal pagamento del canone va presentato direttamente dal contribuente o dall’erede:
- tramite l’applicazione web;
- tramite gli intermediari abilitati (Caf, professionisti, ecc.);
- tramite raccomandata senza busta, all’indirizzo: Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino. In questo caso, bisogna allegare un valido documento di riconoscimento;
- tramite posta elettronica certificata, purché la dichiarazione stessa sia sottoscritta mediante firma digitale, coerentemente con quanto previsto dagli articoli 48 e 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale). La dichiarazione firmata digitalmente dovrà essere inviata mediante PEC all’indirizzo cp22.canonetv@postacertificata.rai.it, entro gli stessi termini previsti dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia per le altre modalità di invio (plico raccomandato senza busta o invio telematico).
L’importanza dei quadri B e C della dichiarazione
Se si è titolari di utenza elettrica di tipo residenziale e se il canone è già stato addebitato ad un altro componente della famiglia anagrafica, è necessario presentare la dichiarazione sostitutiva per comunicare all’Agenzia il codice fiscale di chi già paga il canone e la data dalla quale decorre lo stato di appartenenza. In questo caso va compilato il quadro B della dichiarazione che può essere presentata in qualunque momento dell’anno e non va ripresentata se non cambiano i presupposti.
Nella compilazione del quadro B è importante indicare da quando si fa parte della stessa famiglia anagrafica. La data di questo presupposto, infatti, produce effetti sulla determinazione del canone. In particolare:
- se la data di inizio di appartenenza alla famiglia anagrafica decorre dal 1° gennaio dell’anno di presentazione della dichiarazione il canone non è dovuto per l’intero anno;
- se decorre dal 2 gennaio al 1° luglio dell’anno di presentazione il canone è dovuto per il primo semestre e non è dovuto a partire dal secondo semestre;
- se il presupposto decorre dal 2 luglio dell’anno di presentazione al 1°gennaio dell’anno successivo, il canone è dovuto per l’intero anno di presentazione e non è dovuto per l’anno successivo;
- se, infine, si fa parte della stessa famigli anagrafica già prima del 1° gennaio dell’anno di presentazione è possibile indicare, convenzionalmente, il 1° gennaio dello stesso anno.
Può capitare che le condizioni dichiarate in precedenza possano cambiare, per esempio in caso di acquisto di un televisore nel corso dell’anno, oppure nel caso in cui sia venuta meno la situazione di appartenenza alla medesima famiglia anagrafica. In questi casi è necessario inviare una dichiarazione con la quale si indicano, nel quadro C, le variazioni intercorse.