L'operaio venne licenziato nel 2014 per guai giudiziari risalenti al 2005, per poi essere reintegrato 3 anni dopo da una norma varata dall’Ars.
Per tre anni lasciato senza stipendio, sospeso dal suo lavoro all’interno del bacino dei precari della Regione degli ex Pip: poi una norma varata dall’Ars “salva” il lavoratore che viene reintegrato. Adesso il giudice del lavoro del tribunale di Palermo ha condannato la Regione a risarcire la famiglia dell’operaio, G.T. le sue iniziali, che nel frattempo è deceduto, a pagare gli stipendi dei 3 anni di sospensione, all’incirca 35mila euro.
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La storia comincia nel 2001, quando il lavoratore è stato inserito nel bacino “Emergenza Palermo ex Pip”, un programma per l’utilizzazione in misure di politica attiva di soggetti a rischio, come ex carcerati e soggetti dimessi da comunità di recupero, per consentirne il reinserimento lavorativo e sociale. Tutto procedeva regolarmente fino al maggio 2014, quando l’assessorato regionale delle Politiche sociali lo escludeva per “mancanza dei requisiti di moralità e buona condotta richiesti per lo svolgimento di attività di interesse pubblico”.
Ex Pip, la condanna penale per il lavoratore nel 2005
In particolare, secondo l’assessorato regionale, la pronuncia penale a carico del lavoratore per fatti commessi nel maggio del 2005 risultava incompatibile con l’iscrizione nel bacino degli ex Pip. Il tutto a seguito dell’approvazione della legge regionale 9/2013 secondo cui “l’assegno di sostegno al reddito non è erogato nelle ipotesi in cui i soggetti del bacino Emergenza Palermo si rendano responsabili di azioni contrarie all’ordine pubblico o al patrimonio o alle persone”.
G.T., sin da subito, però, chiedeva di essere riammesso sostenendo che, a rigor di legge, i precedenti penali da considerare non potevano che essere quelli successivi all’approvazione della legge regionale con cui si procedeva alla sua sospensione. Successivamente, a ulteriore conferma, con nuovo intervento normativo, l’articolo 23 della legge regionale 8/2017, l’Ars chiariva che l’esclusione dal bacino Emergenza Palermo doveva, appunto, avere riguardo dei soli fatti aventi rilievo penale commessi “successivamente alla data di entrata in vigore della legge regionale 9/2013”.
Il reintegro a lavoro nel 2017
Si arriva così al 2017, quando l’amministrazione regionale ha disposto il reinserimento di G.T., ma senza disporre nulla sui tre anni di esclusione dal servizio. Tre anni, in cui il lavoratore non ha ricevuto l’assegno mensile di 832 euro. Il nuovo capitolo si apre nel 2022, quando gli eredi del lavoratore, nel frattempo deceduto, supportati dagli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Gatto, hanno presentato ricorso. Richiesto all’amministrazione regionale un importo di circa 35mila euro, per recuperare gli anni di lavoro persi per una esclusione da considerare illegittima. Un ricorso che ha trovato accoglimento da parte del tribunale di Palermo. Questo ha condannato l’assessorato delle Politiche sociali e del lavoro al pagamento dei 35mila euro alla famiglia del lavoratore deceduto e delle spese per il processo.