Titolari di Partita Iva in regime forfettario siete avvisati. Tra poco, sarà obbligatorio l’utilizzo della fatturazione elettronica. Il decreto Pnrr 2, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 aprile 2022, ha confermato la fattura elettronica per i forfettari. Ma quando scatta l’obbligo? Secondo quanto previsto, il via partirà dal 1° luglio 2022. Saranno però esonerate fino al 31 dicembre 2023 le partite Iva con ricavi o compensi fino a 25.000 euro.
Come spiegato dall’articolo 18 del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, “a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000, e a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti”. Si legge, inoltre, che: “Per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022, le sanzioni non si applicano ai soggetti ai quali l’obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022, se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione”.
Scendendo nello specifico, non è più previsto l’esonero dalla fattura elettronica per i seguenti soggetti:
Dal 1° luglio 2022 la fattura elettronica per quasi tutti i forfettari diventerà obbligatoria. Si può parlare ancora di esonero parziale, in quanto a partire dal 1° luglio 2022 l’obbligo riguarderà solo i soggetti che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000. Gli altri soggetti, quindi quelli con ricavi fino a 25.000 euro, saranno ancora esonerati dalla fattura elettronica almeno fino al 31 dicembre 2023. Per loro, infatti, l’obbligo scatterà a partire dal 1° gennaio 2024.
In base alla nuova legge, dal 1° luglio 2022 le uniche categorie che restano escluse dall’obbligo di fatturazione elettronica solo gli operatori definiti come “piccoli produttori agricoli” (art. 34, comma 6, del Dpr n. 633/1972), i quali erano già esonerati dall’emissione di fattura anche prima dell’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica.
La fattura elettronica è diversa da quella cartacea solo per due aspetti, come sottolinea la stessa l’Agenzia delle entrate :
Per quanto riguarda la compilazione, i dati obbligatori da riportare nella fattura elettronica sono gli stessi che si riportavano nelle fatture cartacee. L’unica cosa in più che si deve aggiungere è l’indirizzo e-mail o la Pec dove il cliente vuole venga consegnata la fattura.
Se il cliente non possiede un’indirizzo telematico, la fattura viene comunque emessa e resta disponibile in un’apposita area del sito dell’agenzia delle Entrate.
Per compilare una fattura elettronica è necessario disporre di un pc, di un tablet o di uno smartphone. Al supporto elettronico però bisogna associare un programma che consenta la compilazione del file della fattura nel formato XML previsto dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018.
L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione gratuitamente tre tipi di programmi per predisporre le fatture elettroniche:
In alternativa, è possibile utilizzare software privati che si trovano su Internet. L’importante è che il software consenta la compilazione del file della fattura in formato Xml.
Chi adotta il regime forfettario dovrà indicare nel software di fatturazione il codice RF-19 – Regime forfettario. Come per le fatture cartacee, si deve inserire la marca da bollo (per gli importi superiori a 77,47 euro) e la dicitura “Operazione senza applicazione dell’Iva, effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, l. n. 190 del 2014 così come modificato dalla l. n. 208 del 2015 e dalla l. n. 145 del 2018”. Poiché il regime forfettario esclude l’applicazione dell’Iva, si deve indicare anche il codice N2.2 (Operazioni non soggette – altri casi).
Per legge, sia chi emette che chi riceve una fattura elettronica è obbligato a conservarla elettronicamente. La conservazione elettronica, tuttavia, non è la semplice memorizzazione su pc del file della fattura, bensì un processo regolamentato tecnicamente dalla legge (CAD – Codice dell’Amministrazione Digitale).
Con il processo di conservazione elettronica a norma, infatti, si avrà la garanzia – negli anni – di non perdere mai le fatture, riuscire sempre a leggerle e, soprattutto, poter recuperare in qualsiasi momento l’originale della fattura stessa (così come degli altri documenti informatici che si decide di portare in conservazione).
L’Agenzia delle Entrate mette gratuitamente a disposizione un servizio di conservazione elettronica a norma per tutte le fatture emesse e ricevute elettronicamente attraverso il Sistema di Interscambio. Anche questo servizio è accessibile dall’utente dalla sua area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.