L’ordinanza 16757/21: documenti consegnati in ritardo corrispondono ad un “rifiuto di esibizione”. Al contrario, l’invio intempestivo di un questionario non salva il cittadino dall’accertamento
ROMA – Interessante pronuncia della Corte di Cassazione, l’ordinanza n. 16757 del 14 giugno 2021. Un questionario inviato dall’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate durante il periodo estivo e pervenuto in ritardo al contribuente non salva quest’ultimo dall’accertamento.
È questa la sintesi della recentissima pronuncia dei Giudici di legittimità, pronuncia che da un lato tenta di fare chiarezza sulle condizioni che legittimano l’ufficio a disconoscere documentazione non tempestivamente esibita, dall’altro non si avvicina minimamente all’obiettivo che dovrebbe sorreggere qualunque pretesa fiscale: la capacità contributiva e la giustizia sostanziale.
Gli Ermellini, con la citata ordinanza, hanno distinto due ipotesi. La prima, ossia quella della richiesta di documentazione in occasione di… Per consultare tutto l’articolo abbonati cliccando sul link