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Fisco, territorialità delle prestazioni di servizi in materia di Iva

Fisco, territorialità delle prestazioni di servizi in materia di Iva
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Il Dlgs 18/10 ha fissato le nuove regole generali per determinare il luogo di tassazione. Per l’applicazione dell’imposta fa fede lo Stato dove avviene effettivamente il consumo del servizio

ROMA – Ai fini dell’applicazione dell’Imposta sul valore aggiunto (Iva) la territorialità costituisce il requisito fondamentale per verificare il luogo di applicazione delle operazioni effettuate o ricevute dai soggetti passivi d’imposta nel territorio dello Stato.
Come da articolo 1 del Dpr n. 633/1972, affinché si realizzi un’operazione rilevante ai fini Iva, occorre pertanto, che la prestazione di servizi si consideri effettuata nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate.

L’Art. 3 stabilisce che, costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo derivanti da contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte.
Lo costituiscono a titolo oneroso quelle effettuate per l’uso personale o familiare dell’imprenditore o di coloro i quali esercitano un’arte o una professione o per altre finalità estranee all’impresa o all’esercizio dell’arte o della professione.
Ne rientrano, se effettuate verso corrispettivo, a patto che l’imposta afferente agli acquisti di beni e servizi relativi alla loro esecuzione sia detraibile:
– le concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio e simili;
– le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d’autore, quelle relative ad invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili e quelle relative a marchi e insegne, nonché le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti o beni similari ai precedenti;
Per ogni operazione di valore superiore ad euro cinquanta, costituiscono prestazioni di servizi anche se effettuate per l’uso personale o familiare dell’imprenditore, ovvero a titolo gratuito per altre finalità estranee all’esercizio dell’impresa:

Ne rientrano inoltre:

  • i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci, comprese le operazioni finanziarie mediante la negoziazione, anche a titolo di cessione pro-soluto, di crediti, cambiali o assegni;
  • le somministrazioni di alimenti e bevande;
    – le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto.

La normativa Iva in tema di territorialità delle prestazioni di servizi è stata radicalmente modificata dal D.Lgs. 18/2010 che ha recepito la Direttiva comunitaria n. 2008/8/CE.
Obiettivo della riforma era quello di fissare come luogo di tassazione a fini Iva quello dove avveniva effettivamente il consumo del servizio.
Nel dettaglio all’Art. 7-ter le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato:
1) quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato;
2) quando sono rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato.

Si precisa che, per soggetti passivi per le prestazioni di servizi ad essi rese, si considerano:
a) i soggetti esercenti attività d’impresa, arti o professioni; le persone fisiche si considerano soggetti passivi limitatamente alle prestazioni ricevute quando agiscono nell’esercizio di tali attività;
b) gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni, anche quando agiscono al di fuori delle attività commerciali o agricole;
c) gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni, non soggetti passivi, identificati ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

Dunque l’articolo 7-ter fissa la regola generale per determinare il luogo di tassazione delle prestazioni di servizi “generiche”, distinguendo la territorialità Iva in funzione della natura del committente della prestazione stessa:
Nelle prestazioni “B2B”, nelle quali il committente è un soggetto passivo d’imposta: l’operazione si considera rilevante nel Paese del committente.
Nelle prestazioni “B2C”, nelle quali il committente non è un soggetto passivo d’imposta: l’operazione si considera rilevante nel Paese del prestatore.

Erika Di Francesco