Il versamento delle somme ricadenti nel periodo 1-20 agosto, possono effettuarsi entro il 22. Stop anche all’invio delle comunicazioni di irregolarità da parte dell’Agenzia delle Entrate
ROMA – Il Fisco va in vacanza. A breve, infatti, scatterà la sospensione estiva di alcuni termini fiscali.
Si ricorda, innanzitutto, che l’articolo 3-quater del decreto legge n. 16 del 2 marzo 2012, modificando l’articolo 37, comma 11-bis , del DL n. 223 del 4 luglio 2006, ha stabilito che “Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza dal 1º al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione”.
Dal 1° Agosto e fino al 20 dello stesso mese, quindi, tutti gli adempimenti ed i versamenti (F24) in scadenza in questo periodo possono essere fatti fino al 22 agosto. Il 20 agosto, infatti, quest’anno cade di sabato e quindi il periodo di rinvio previsto dalla legge è più lungo di due giorni.
Anche il termine di trenta giorni per il pagamento agevolato degli avvisi di irregolarità da controlli automatici (36 bis) e da controlli formali per liquidazione da “tassazione separata” è sospeso, ed il differimento si estende dal 1° agosto al 4 settembre.
Per lo stesso periodo è sospesa anche la scadenza dell’invio delle informazioni richieste dall’Agenzia delle Entrate, tranne le richieste fatte in occasione di accessi, ispezioni e verifiche e quelle riguardanti documentazione necessaria per l’effettuazione dei rimborsi.
Ciò in base a quanto previsto dall’articolo articolo 7-quater, comma 16 del Decreto Legge 22 ottobe 2016 n. 193, il quale, introducendo un’altra modifica all’art. 37 c. 11-bis. del DL 4/7/2006 n. 223, ha previsto che “I termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1º agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.”
L’Agenzia delle Entrate ha annunciato pure che sospenderà l’invio delle comunicazioni di irregolarità e le così dette “lettere di compliance” nel periodo che va dall’ultima settimana di luglio e la prima settimana di settembre.
Anche i termini processuali (quelli per fare ricorso e per tutti gli altri adempimenti legati al contenzioso tributario, compresi quelli relativi al “reclamo-mediazione”) sono sospesi dal 1° al 31 agosto.
Lo stabilisce l’articolo 1 della legge n. 742/1969, secondo il quale “Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo”.
In base alla citata disposizione, se il termine ha inizio durante il periodo della sospensione feriale, il conteggio dei giorni comincerà a partite dal 1° settembre (per cui, se parliamo del termine di sessanta giorni per presentare ricorso, la scadenza sarà il 31 ottobre).
Se invece il termine ha cominciato a decorre prima dell’inizio del periodo di sospensione, il conteggio dei giorni si interrompe durante il mese di agosto e riprende a decorrere dal 1° settembre.