Home » Cronaca » Forestali stagionali e il rischio salasso per la Regione, la sentenza di Cassazione che potrebbe cambiare tutto

Forestali stagionali e il rischio salasso per la Regione, la sentenza di Cassazione che potrebbe cambiare tutto

Forestali stagionali e il rischio salasso per la Regione, la sentenza di Cassazione che potrebbe cambiare tutto
Regione Siciliana (Imagoeconomica)

Una sentenza che riconosce un indennizzo a una lavoratrice stagionale potrebbe convincere migliaia di operai ad adire le vie legali.

Quella sui forestali stagionali per la Regione Siciliana si continua a confermare una partita dove c’è tantissimo da perdere. E con tantissimo si intendono decine e decine di milioni di euro di risarcimento da dare ai lavoratori che per anni sono stati assunti per un numero stabilito di giornate ma fornendo prestazioni alla Regione – dall’antincendio alla manutenzione dei boschi, fino alla cura di aree verdi in enti locali e parchi archeologici – che non possono essere inquadrate all’interno della cornice della stagionalità.

A ribadirlo è stata nei giorni scorsi la sezione Lavoro della Cassazione, con una sentenza che ha riconosciuto la legittimità dell’indennità pari a 24 mesi liquidata l’anno scorso dalla Corte d’appello di Caltanissetta a un’operaia che da quasi quarant’anni lavora come forestale, venendo chiamata per 151 giornate l’anno.

I giudici di secondo grado in un primo tempo, e prima di loro il tribunale, avevano cassato le aspettative della lavoratrice. Poi però la Cassazione ha annullato la sentenza e chiesto alla Corte d’appello di tornarsi a esprimere alla luce di considerazioni destinate a fare giurisprudenza e che potrebbero convincere migliaia di operai ad adire le vie legali con la quasi garanzia di vedersi riconosciuti l’indennizzo. Uno scenario che se si verificasse comporterebbe per la Regione la necessità di far fronte a cifre da capogiro tali da incidere pesantemente sui bilanci.

La lotta dei forestali stagionali della Regione Siciliana, dalla delusione alla vittoria

Il percorso che ha portato al riconoscimento del diritto all’indennizzo è partito in salita. La storia inizia nel 2016 quando la lavoratrice presenta il primo ricorso, chiedendo il riconoscimento di un contratto a tempo indeterminato, alla luce di prestazioni che di anno in anno si ripetevano.

Nel 2018, il tribunale però le dà torto ritenendo il ricorso inammissibile perché presentato oltre i termini previsti dalla legge rispetto alla conclusione dell’ultimo contratto a termine.

Passano due anni ed è la Corte d’appello a ribadire che le pretese della lavoratrice non possono essere soddisfatte. I giudici di secondo grado, però, motivano la decisione in un modo diverso, che si rivelerà fondamentale per il capovolgimento delle sorti: il ricorso andava respinto perché basato su contratti privi di forma scritta e dunque nulli; per il resto – sottolineava la Corte – essendo stati stipulati ai sensi di una legge regionale e non della legge nazionale che nel 2001 recepì la direttiva europea sul lavoro a tempo determinato le considerazioni sui tempi dell’impugnazione non andavano fatti.

A fronte della seconda sconfitta, la lavoratrice ha deciso di andare avanti presentando ricorso alla Suprema corte. I giudici ermellini, nel 2024, hanno annullato il rigetto del ricorso, specificando che la mancanza di forma scritta del contratto “si riverbera nell’elusione di una norma finalizzata appunto a dare attuazione alle regole anti abusive di cui alla direttiva e, pertanto, la reiterata utilizzazione del lavoratore a tempo determinato con assunzioni senza contratto scritto realizza un’illegittima reiterazione, in contrasto con l’assetto della disciplina eurounitaria”.

Stabilita la necessità di riconsiderare nel merito le richieste dell’operaia, alla luce del riconoscimento della legittimità del ricorso presentato, la Corte d’appello ha dato luce verde all’indennizzo quantificandolo – alla luce dell’anzianità della prestazione lavorativa – in due anni di mensilità, tenendo conto – per il calcolo di quest’ultima – “dell’ultima retribuzione globale di fatto”.

Rigettate le giustificazioni della Regione

A ricorrere alla Cassazione la seconda volta sono stati gli Assessorati al Territorio e all’Agricoltura, i due rami della pubblica amministrazione che si occupano dell’assunzione dei forestali.

La Suprema corte, tuttavia, ha rigettato tutte le osservazioni presentate dall’Avvocatura dello Stato, tra cui quella dell’inapplicabilità delle norme sui contratti a termine nel caso degli stagionali addetti all’antincendio boschivo. Una tesi avallata da una legge del 2024 con cui è stata data un’interpretazione autentica alla legge del 2015 sulla revisione della disciplina in materia di contratti di lavoro. Per la Regione la norma del 2024 stabilisce “in modo definitivo e retroattivo il carattere stagionale dell’attività di spegnimento degli incendi boschivi in Sicilia a cui sono addetti gli operai in questione, ciò che integra una delle ragioni obiettive che anche secondo l’ordinamento comunitario sono idonee a giustificare la reiterazione dei contratti a termine”.

Ciò tuttavia non è bastato a modificare la posizione della Cassazione.

“Diritto riconosciuto”

A commentare la sentenza della Cassazione è lo studio legale Savoca di Catania, che ha seguito la lavoratrice. “La Suprema Corte ha confermato, ancora una volta, il diritto degli operai forestali siciliani a ricevere un risarcimento del danno quale corrispettivo della condizione di precariato in cui sono stati relegati, da oltre trent’anni, dalla classe politica siciliana – dichiara l’avvocato Luigi Savoca –. Si tratta di una decisione molto importante perché la Corte di Cassazione ha riconosciuto la correttezza dell’impostazione giuridica sostenuta nel corso del giudizio, offrendo un chiarimento significativo su una questione che interessa migliaia di lavoratori forestali siciliani nel contenzioso relativo al trattamento giuridico ed economico di una categoria che, da anni, è al centro di numerosi procedimenti giudiziari”.