Con un recente provvedimento di conversione del decreto legge 116, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dello scorso 7 ottobre, è entrata in vigore, in modo definitivo, la nuova disciplina in materia contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti. Il tema riveste particolare interesse e desta non poche preoccupazioni a causa del dilagante fenomeno delle discariche abusive e la corrispondente inadeguatezza degli strumenti e delle risorse di cui dispongono gli Enti locali, che sono costretti a sopportare costi ingenti per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, talvolta anche ingombranti o pericolosi.
Abbandono rifiuti, più controlli e più sanzioni
Il nuovo testo, che integra le disposizioni “in materia ambientale”, ha inasprito le attività di controllo e le sanzioni a carico di chi “abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee”. Tra le modifiche apportate emerge la previsione che l’accertamento delle violazioni possa avvenire senza contestazione immediata, utilizzando le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza posti fuori o all’interno dei centri abitati. E che l’accertamento possa riguardare anche l’abbandono di cicche di sigarette o rifiuti di piccole dimensioni, con una multa che va da 80 a 320 euro. Ma è da evidenziare che se l’abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l’utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, oltre all’ammenda da 1.500 a 18.000 euro, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da quattro a sei anni.
Videosorveglianza e norme sulla privacy
La questione non è di poco conto poiché, pur nel riconoscimento dell’importanza di applicare la giusta sanzione a chiunque provochi inquinamento ambientale e compromette il decoro del nostro territorio, ogni forma di controllo che utilizza strumenti di videosorvegianza, deve necessariamente rispettare le strette maglie della normativa in materia di privacy. È lo stesso Codice della privacy, infatti, che in un articolo (2-decies) prevede che “i dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati”. Ciò vuol dire che nel caso in cui le videocamere riprendano la scena di una violazione e consentano di risalire all’autore, se l’installazione delle apparecchiature non è stata preceduta dell’attuazione di tutti quegli adempimenti richiesti dalla normativa vigente, si verifica una situazione singolare: la contestazione non ha alcun valore per il contravventore, ma l’Ente che la commina, invece viene multato pesantemente. E risulta irrilevante il fatto che la violazione sia stata realmente commessa e che il soggetto non lo neghi affatto.
È questo l’impianto del sistema di protezione dei dati personali di derivazione dell’Unione europea che riconosce una particolare prevalenza alla tutela dei dati personali e conseguentemente richiede agli Enti un’attenzione oculata e responsabile ogni volta che intenda attivarsi nell’utilizzo di sistemi di videosorveglianza, in particolar modo con quei sistemi definiti “fototrappole”.
Santo Fabiano
Presidente Articolo 97

