Il decreto del Mite 297/2022 ha esteso il modello unico ai pannelli solari fino a 200 kw. La richiesta va inviata al gestore di rete competente: ecco la procedura passo passo
ROMA – Arriva dal ministero della Transizione ecologica un importante incentivo all’installazione di pannelli solari e, quindi, allo sviluppo del fotovoltaico. Il titolare del dicastero Roberto Cingolani, di concerto con il ministro per gli Affari regionali e le autonomie Mariastella Gelmini, con l’emanazione del decreto n.297 del 2 agosto 2022, ha infatti esteso l’uso del modello unico agli impianti fino a 200 kw. Tale agevolazione, che snellisce le sempre tentacolari procedure burocratiche, era finora riservata agli impianti fino a 50 kw. Vediamo, adesso, cosa prevede il decreto e quali sono le procedure per accedere ai benefici in esso contenuti.
Il modello unico
Il modello unico (reperibile al link https://tinyurl.com/23yf2kzd) è costituito da una parte recante i dati da fornire prima dell’inizio dei lavori e da una parte con i dati da fornire alla fine dei lavori. Lo stesso reca almeno le seguenti informazioni: i dati anagrafici del proprietario dell’immobile o del bene oggetto dell’intervento ovvero di chi abbia titolo per presentare il Modello Unico (“soggetto richiedente”), l’indirizzo dell’immobile o la collocazione del bene oggetto dell’intervento e la descrizione sommaria dell’intervento, la dichiarazione del soggetto richiedente di essere in possesso della documentazione rilasciata dal progettista circa la conformità dell’intervento alle regole dell’arte e alle normative di settore, i dati funzionali alla connessione e all’accesso al mercato da parte degli impianti di produzione.
Campo di applicazione
Il Modello unico è utilizzato per la realizzazione, la modifica, il potenziamento, la connessione e l’esercizio degli impianti di produzione con le seguenti caratteristiche:
- ubicati presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi e per i quali siano necessari interventi di realizzazione, modifica o sostituzione a regola d’arte dell’impianto per la connessione del gestore di rete eseguiti attraverso lavori semplici come definiti nel Tica ovvero secondo le modalità individuate dall’Arera nell’ambito del Tica, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, lettera a);
- aventi potenza nominale complessiva, al termine dell’intervento, non superiore a 200 kW. La potenza nominale è determinata dal minor valore tra la somma delle singole potenze nominali di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto, misurate alle condizioni STC (Standard test condition) e la potenza nominale del gruppo di conversione cc/aa, come definite dalle pertinenti norme del Comitato elettrotecnico italiano (Cei), espressa in Kw per i quali sia richiesto il ritiro dell’energia elettrica da parte del Gse, ivi incluso il ritiro dedicato di cui all’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ovvero si opti per la cessione a mercato dell’energia elettrica mediante la sottoscrizione di un contratto di dispacciamento con una controparte diversa dal Gse .
Trasmissione e lavorazione delle richieste
Il modello unico va inviato, in via informatica, dal soggetto richiedente al gestore di rete competente. Lo stesso, prima di iniziare i lavori, fornisce i dati indicati nella parte I del documento. Il gestore di rete, secondo le modalità definite da Arera, verifica che: la domanda sia compatibile con le condizioni definite dal decreto e che per l’impianto siano previsti lavori semplici per la connessione, come definiti nel Tica. In caso di esito positivo, con la presentazione della parte I del modello unico, parte automaticamente l’iter di connessione e non è prevista l’emissione del preventivo per la connessione. In tal caso, il gestore informa il soggetto richiedente, che provvede a: inviare copia del Modello Unico al Comune, caricare i dati dell’impianto sul portale Gaudì di Terna S.p.A., inviare copia del Modello Unico al Gse, addebitare al soggetto richiedente gli oneri per la connessione secondo quanto stabilito da Arera, inviare i dati dell’impianto alla Regione o alla Provincia autonoma, tramite PEC, qualora da questa richiesto.
Terminati i lavori, il soggetto richiedente trasmette al gestore di rete la parte II del Modello Unico. Il gestore di rete, dopo averlo ricevuto: ne invia copia al Comune, al Gse per la richiesta del servizio di ritiro dell’energia elettrica immessa in rete da parte del Gse ovvero all’utente del dispacciamento diverso dal Gse nei casi di cessione dell’energia elettrica a mercato. Carica, poi, sul portale Gaudì l’avvenuta entrata in esercizio validando i dati definitivi dell’impianto, addebita l’eventuale saldo del corrispettivo di connessione e invia copia delle ricevute delle suddette trasmissioni al soggetto richiedente.
Spetta, infine, all’Arera dare piena attuazione al decreto, completando il contenuto del modello unico, al fine di permettere la connessione degli impianti di produzione di energia elettrica e definendo le condizioni tecnico-economiche per la connessione con l’utilizzo del modello stesso. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto, quindi: aggiorna i provvedimenti di propria competenza e identifica le tipologie dei lavori per la connessione degli impianti di produzione che possono rientrare nel perimetro di utilizzo del Modello Unico, definisce un corrispettivo unico standard inclusivo dei costi per la connessione che i soggetti richiedenti sono tenuti a corrispondere ai gestori di rete in caso di esito positivo delle verifiche, aggiorna – anche avvalendosi del Gse – le informazioni e la documentazione strettamente necessarie in aggiunta a quelle già previste dal Modello unico per le attività di propria competenza.