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Cassazione, furti di bancomat e risarcimenti pre-denuncia

Antonino Lo Re

Cassazione, furti di bancomat e risarcimenti pre-denuncia

venerdì 10 Luglio 2020

In caso di movimenti illeciti, la banca deve risarcire anche le somme sottratte prima del blocco. La Cassazione (9721/2020): all’Istituto spetta l’onore di provare che il prelievo non è opera di terzi

ROMA – In caso di prelievi abusivi compiuti da terzi con il bancomat, anche prima del blocco, l’istituto finanziario di riferimento deve risarcire il correntista. A dichiararlo è la Corte di Cassazione con la sentenza 9721/2020, nel quale si spiega che alla banca spetta anche l’onere di provare che il prelievo non è opera di terzi. La pronuncia della Suprema Corte nasce dal ricorso di due coniugi che avevano un conto corrente comune, con saldo attivo di 23 mila euro. Cifra che è stata azzerata dai continui prelievi non autorizzati allo sportello.

La coppia ha citato in giudizio l’istituto finanziario per avere il rimborso della somma prelevata da ignoti abusivamente, assumendo di averne diritto. La controparte resisteva alla domanda, sostenendo che la tessera bancomat costituisse di per sé un valido titolo per effettuare il prelievo, senza bisogno di altri documenti di identità. Infatti, il Tribunale con sentenza di primo grado ha ritenuto che i due ricorrenti non avevano fornito la prova della diligenza usata per impedire il furto o la clonazione del bancomat. Dunque, non vi era responsabilità della banca anteriore al blocco della carta.

Anche la Corte d’appello rigettava il ricorso proposto dai correntisti, ritenendolo inammissibile, e la questione giungeva quindi dinanzi alla Corte di Cassazione. Secondo il Tribunale comunque la banca risponderebbe solo per i prelievi indebiti avvenuti dopo il blocco. La Suprema corte non condivide: annulla e rinvia per un nuovo giudizio. L’onere della prova spetta all’istituto di credito, e anche per quanto riguarda i limiti della responsabilità i giudici di prima e seconda istanza avevano guardato solo al contratto e non alle norme di legge.

La giurisprudenza di legittimità ha osservato che la responsabilità bancaria per operazioni effettuate mediante strumenti elettronici ha natura contrattuale; in particolare per quanto riguarda la verifica di riconducibilità delle operazioni alla volontà del cliente, controllando l’utilizzo illecito dei relativi codici da parte di terzi. Richiamando la diligenza delle parti del rapporto di conto corrente ha concluso che la responsabilità bancaria va esclusa in caso di colpa grave dell’utente, cioè di protratta mancata attivazione di una qualsiasi forma di controllo degli estratti conto.

Inoltre, la Cassazione ha messo in evidenza come il Tribunale avesse ritenuto provata la diligenza della banca in base all’erroneo presupposto che i prelievi fossero avvenuti al bancomat, quando invece erano stati effettuati allo sportello in presenza di un operatore.

La banca è tenuta a fornire la prova che l’operazione contestata è riconducibile al cliente. Questo sia prima che dopo l’entrata in vigore del Dlgs. 11/2010, con il quale è stata recepita la direttiva comunitaria 2007/64/Ce, sui servizi di pagamento nel mercato interno. Secondo gli ermellini il Tribunale ha omesso di considerare il dato legislativo, dando prevalenza alle condizioni generali di contratto che in caso di accertato utilizzo indebito della carta da parte di un terzo ponevano a carico del correntista la mera somma di 150 euro di quanto indebitamente prelevato prima della denuncia di blocco.

Twitter: @AntoninoLoRe

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