ROMA – Con circolare n. 20 del 16 giugno scorso l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla riduzione temporanea dell’aliquota Iva per il gas metano usato per combustione per usi civili e industriali.
Si tratta di uno degli interventi finalizzati a contenere gli effetti degli incrementi dei prezzi del gas naturale e contrastare i gravi problemi di natura economica causati della crisi internazionale derivante dalla guerra in Ucraina.
Ha ricordato, innanzitutto, che l’articolo 2, comma 1, del d.l. n. 17 del 2022 stabilisce che “In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali di cui… , contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022, sono assoggettate all’aliquota Iva del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota Iva del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di aprile, maggio e giugno 2022”.
Questa disposizione riduce quindi temporaneamente, al 5 per cento, l’aliquota Iva applicabile alle somministrazioni di gas metano per combustione per usi civili e industriali, facendo riferimento, a tal fine, all’articolo 26, comma 1, del “Testo unico delle accise” approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
L’aliquota ridotta del 5 per cento è quindi temporaneamente applicabile sia alle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali ordinariamente assoggettate all’aliquota del 10 per cento, sia a quelle per usi civili (che superano il limite annuo di 480 metri cubi) e industriali ordinariamente assoggettate all’aliquota del 22 %.
L’agevolazione si applica con riferimento alle somministrazioni di gas metano per combustione contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi relativi ai mesi di aprile, maggio e giugno 2022, sia che essi siano semplicemente stimati sia che si tratti di consumi effettivi.
Qualora le somministrazioni di gas siano, comunque, contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota Iva del 5 per cento si applica anche in relazione ai successivi eventuali conguagli, derivanti dalla rideterminazione degli importi dovuti sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di aprile, maggio e giugno 2022, a prescindere dal momento di fatturazione degli stessi.
La citata circolare n. 20 ricorda che l’articolo 1-bis del d.l. n. 21 del 2022 ha stabilito la riduzione temporanea dell’aliquota Iva applicata al “gas naturale usato per autotrazione”, fissandola in misura pari al 5 per cento.
Tale disposizione, adottata al fine di contrastare il perdurare dell’incremento dei prezzi nel settore dei prodotti energetici, trova applicazione, “a decorrere dal 3 maggio 2022 e fino all’8 luglio 2022” e, al fine di individuare il momento di effettuazione di un’operazione (e quindi il momento impositivo ai fini Iva), l’Agenzia delle Entrate ricorda che, a tal fine, occorre riferirsi all’articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ossia alla “consegna del bene”, ovvero, alla data di emissione della fattura o con quella del pagamento del corrispettivo, se antecedenti alla consegna.
Laddove, invece, la cessione del gas avvenga (periodicamente o continuativamente) in esecuzione di contratti di somministrazione, l’effettuazione (e il momento impositivo), ai fini Iva, in virtù dell’articolo 6, comma 2, lettera a), del DPR n. 633 del 1972, è individuato all’atto del pagamento del corrispettivo, ovvero, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, con quello di emissione della fattura, se antecedente al primo.
Sempre l’Agenzia ha ricordato pure che, pur tenendo conto degli anzidetti criteri temporali, l’aliquota Iva da applicare alla singola operazione è pari al 5 per cento solo qualora la stessa sia effettuata nel periodo di vigenza dell’agevolazione fiscale in commento, ossia tra il 3 maggio e l’8 luglio 2022. Diversamente l’operazione è assoggettata all’aliquota ordinaria pari al 22 per cento.