Green pass sul posto di lavoro: durata, sanzioni ed esenzioni previste - QdS

Green pass sul posto di lavoro: durata, sanzioni ed esenzioni previste

Green pass sul posto di lavoro: durata, sanzioni ed esenzioni previste

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giovedì 30 Settembre 2021

Dopo un lungo e non facile iter parlamentare, lo scorso 21 settembre 2021 veniva approvato il decreto legge n. 127 che sancisce l’obbligo del certificato verde (green pass) sul posto di lavoro

Dopo un lungo e non facile iter parlamentare, lo scorso 21 settembre 2021 veniva approvato il decreto legge n. 127 che sancisce l’obbligo del certificato verde (green pass) sul posto di lavoro, tanto pubblico che privato. Tale obbligo vige dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza

Esaminiamo di seguito
i punti di maggiore interesse del citato decreto.

Gli obblighi previsti dal decreto

Il decreto in esame
sancisce l’obbligo che ciascun dipendente si presenti al lavoro con il
certificato verde e che, alla richiesta del datore di lavoro o da un suo
incaricato, lo mostri. Tale obbligo vige anche per tutti
i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o
di formazione o di volontariato presso le amministrazioni pubbliche, anche
sulla base di contratti esterni, al personale in
regime di diritto pubblico al personale delle Autorità amministrative
indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per la società e la borsa e
la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d’Italia, nonché
degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale.

Per i trasgressori sono
previste sanzioni e pene pecuniarie, come si dirà appresso.

Gli obblighi nell’ambiente giudiziario

In tale ambito i Magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, i componenti delle commissioni tributarie non possono accedere agli uffici giudiziari ove svolgono la loro attività lavorativa se non possiedono e, su richiesta, non esibiscono la certificazione verde COVID-19 di cui qui si dice. Le stesse disposizioni si applicano ai magistrati onorari, in quanto compatibili.

Tali disposizioni non si applicano, invece, ai soggetti diversi da quelli detti sopra che accedono agli uffici giudiziari, ivi inclusi gli avvocati e gli altri difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, i testimoni e le parti del processo.

Le sanzioni

Sono previste sanzioni
diverse per il soggetto privo della certificazione verde COVID-19 e per il
soggetto incaricato del controllo.

Le sanzioni sono
applicate dal Prefetto competente per territorio e per i magistrati ordinari dal
Procuratore generale presso la Corte d’appello competente per territorio.

Per il lavoratore

  1. Il soggetto privo del certificato verde COVID-19 viene allontanato dal posto di lavoro e l’assenza dall’ufficio conseguente alla carenza o alla mancata esibizione della detta certificazione  da parte dello stesso è considerata assenza ingiustificata con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021.
  2. L’accesso di lavoratori ai luoghi di lavoro in violazione degli obblighi di essere in possesso del ripetuto certificato verde, è punito con la sanzione pecuniaria da 600 euro a 1.500 euro e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.
  3. Nelle imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata del dipendente  (i dipendenti sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre),  il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.

Per il datore di lavoro o
per chi è delegato al controllo della certificazione

È comminata una sanzione
pecuniaria da 400 euro a 1.000 euro.

Esenzione

Le disposizioni previste per tutti i lavoratori fin qui rappresentate non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Salvatore Freni

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