Con l'obbligatorietà del Green pass per accedere al posto di lavoro, Confprofessioni ha diramato delle linee guida sull'utilizzo della certificazione verde negli Studi Professionali.
Con l’obbligatorietà del Green pass per accedere al posto di lavoro, Confprofessioni ha diramato delle linee guida sull’utilizzo della certificazione verde negli Studi Professionali.
Il Decreto-Legge 21 settembre 2021, n. 127 (DL Green Pass Lavoro) recante Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening, ha stabilito che dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, chiunque svolga una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso nei luoghi di lavoro, di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde COVID-19, cd. green pass.
Le presenti linee guida sono dirette a fornire ai datori di
lavoro liberi professionisti alcune indicazioni utili per l’attuazione delle
citate disposizioni e in particolare per l’individuazione di idonee misure
organizzative entro e non oltre il 15 ottobre 2021.
Soggetti obbligati a esibire la certificazione verde
Il titolare dello studio professionale o persona da lui incaricata
formalmente dovrà richiedere l’esibizione del green pass, oltre che ai propri
lavoratori dipendenti anche a tutti coloro che svolgono una attività lavorativa
o di formazione o di volontariato nello studio professionale (a titolo
esemplificativo collaboratori, lavoratori autonomi, stagisti e praticanti).
Non rileva la durata o
l’occasionalità della prestazione lavorativa all’interno del luogo di lavoro.
Il libero professionista quando accede nei luoghi di lavoro pubblici o privati
per lo svolgimento della propria attività lavorativa viene controllato dal
titolare dell’attività o dal suo incaricato.
Le faq predisposte dal Governo prevedono che “il titolare dell’azienda
che opera al suo interno viene controllato dal soggetto individuato per i
controlli all’interno dell’azienda”. Tale disposizione deve considerarsi
applicabile anche agli studi professionali.
Sebbene ciò non sia indicato espressamente, nel caso di uno studio
professionale in cui operino solamente liberi professionisti sarà comunque
opportuno individuare un soggetto incaricato dei controlli.
Il green pass non dovrà essere richiesto, invece, dai soggetti esenti
dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata
secondo criteri definiti con circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 del Ministero
della salute.
Criteri per l’esenzione dalla
campagna vaccinale
La certificazione di esenzione alla vaccinazione viene rilasciata
“nel caso in cui la vaccinazione stessa venga omessa o differita per la
presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la controindichino
in maniera permanente o temporanea”.
La certificazione potrà essere rilasciata direttamente dai medici
vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari
Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta
dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione
anti-SARS-CoV-2 nazionale.
La validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione
alla vaccinazione anti-Covid-19 è stata prorogata sino al 30 novembre 2021. Le
persone che ottengono una esenzione alla vaccinazione “devono essere
adeguatamente informate sulla necessità di continuare a mantenere le misure di
prevenzione” (uso delle mascherine, distanziamento, evitare
assembramenti).
Come si ottiene la certificazione verde
Secondo la normativa vigente, la certificazione verde COVID-19 può essere
ottenuta attraverso una delle seguenti modalità: 1. Avvenuta vaccinazione
anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo. La validità è di 12 mesi a
far data dal completamento del ciclo vaccinale (seconda dose o dose unica); 2.
Avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, prima dose di vaccino. La validità parte
dal 15° giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il
completamento del ciclo vaccinale; 3 3. Avvenuta guarigione da COVID-19, con
contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da
SARS-CoV-2. La validità è di 6 mesi a far data dall’avvenuta guarigione 4.
Effettuazione di test antigenico rapido o molecolare (quest’ultimo anche su
campione salivare) con esito negativo al virus SARS-CoV-2. La validità è di 48
ore o 72 ore (per i tamponi molecolari) dall’esecuzione del test.
Modalità di verifica da parte dei titolari dello studio o dei soggetti
incaricati
I titolari sono tenuti a verificare, anche a campione e ove possibile al
momento dell’accesso nello studio professionale, il possesso della
certificazione verde COVID-19 da parte dei lavoratori così come definiti dal
punto 1.
Le verifiche dei green pass possono essere effettuate altresì da un
incaricato formalmente nominato, tramite l’utilizzo delle applicazioni previste
dalla normativa vigente.
Le ultime disposizioni adottate dal Governo prevedono che “per far fronte
a specifiche esigenze di natura organizzativa [..] o connesse all’erogazione di
servizi essenziali, i soggetti preposti alla verifica” possono” richiederlo ai
lavoratori ”con l’anticipo strettamente necessario e comunque non superiore
alle 48 ore, ciò anche in relazione agli obblighi di lealtà e di collaborazione
derivanti dal rapporto di lavoro”.
Su richiesta del verificatore, in caso di dubbi, il lavoratore dovrà
esibire un documento di identità in corso di validità, ai fini della verifica
di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli
visualizzati dall’applicazione. L’attività di verifica non dovrà comportare, in
alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario, in quanto il controllo non
costituisce trattamento del dato ai fini privacy.
La mancata verifica o la mancata adozione delle misure organizzative,
previste entro il 15 ottobre 2021, comporterà, per il datore di lavoro libero
professionista, una sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro, che in caso di
reiterata violazione sarà raddoppiata.
Quali misure organizzative adottare
Al fine di adempiere efficacemente all’obbligo di predisporre adeguate
misure organizzative previsto dal Decreto Legge si consiglia di diffondere il
più possibile tra i lavoratori la conoscenza dell’obbligo di possesso ed
esibizione del green pass. In questo 4 senso appare utile diffondere ed
affiggere materiale informativo a ciò dedicato (comunicazioni ai lavoratori e
informative sul trattamento dei dati).
Per il controllo il titolare o persona da lui incaricata, con nomina
formale predisposta dal titolare, dovrà scaricare le app previste dalla
normativa vigente.
E’ altresì utile predisporre un protocollo per l’esecuzione delle
operazioni di controllo e tenere una traccia delle operazioni di verifica, nel
rispetto delle norme già richiamate sulla privacy.
Conseguenze per i lavoratori in caso di mancata esibizione della
certificazione verde
I lavoratori dipendenti dello studio professionale, nel caso in cui
comunichino di non essere in possesso del green pass o qualora risultino privi
della predetta certificazione al momento dell’accesso, non possono entrare nel
luogo di lavoro e sono considerati assenti ingiustificati fino alla
presentazione della certificazione verde e, comunque, non oltre il 31 dicembre
2021. I lavoratori non subiranno conseguenze disciplinari e avranno diritto
alla conservazione del rapporto di lavoro.
Per il periodo di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione
né altro compenso o emolumento, comunque denominato. Pertanto, sarà operata
una trattenuta della quota giornaliera della retribuzione quante sono le
giornate di assenza.
L’accesso dei lavoratori nei luoghi di lavoro, in violazione dell’obbligo
di possesso e di esibizione del Green Pass (rifiuto di esibizione del green
pass o mancato possesso in caso ad esempio di controllo a campione), può
comportare il pagamento di una sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro a carico
del lavoratore. Soggetto competente ad irrogare la relativa sanzione è in
questo caso il Prefetto.