C’è una profonda delusione a valle della decisione di non autorizzare l’ennesimo supermercato a Catania. A provarla, tra le pieghe di un ricorso che è stato rigettato dal Tar, è la F.lli Arena srl, società proprietaria di decine di punti vendita tra il capoluogo e l’hinterland etneo. Il progetto riguarda la realizzazione di un supermercato nell’area Tavoliere, non distante dalla cittadella universitaria, ed era stato presentato al Comune nell’estate del 2022.
La doccia fredda
Per due anni, i privati sono stati convinti di ottenere il benestare da parte di Palazzo degli Elefanti all’accordo che, secondo l’azienda, avrebbe dovuto portare benefici ad ambedue le parti. La F.lli Arena, infatti, si era detta disponibile a collaborare con il Comune nelle fasi propedeutiche per la realizzazione di una strada di collegamento tra le vie Santa Sofia e Passo Gravina. Poco dopo Ferragosto dello scorso anno, però, per la società è arrivata la doccia fredda: il Comune, che in un primo tempo era parso aperto alla possibilità, ha rivisto la propria posizione, bocciando la proposta di accordo. Un cambio di volontà che è stato giustificato con una serie di rilievi legati alle caratteristiche dal punto di vista urbanistico delle aree in cui il supermercato sarebbe dovuto sorgere, ma che è stato contestato dai legali degli Arena, sia nel merito che nelle tempistiche con cui si è manifestato.
I giudici amministrativi hanno dato ragione al Comune, ma la partita resta aperta: la società, infatti, potrebbe decidere di ricorrere al Consiglio di giustizia amministrativa per chiedere di vincolare l’ente pubblico a ciò che, a suo dire, sembrava ormai acquisito a proprio favore.
L’accordo pubblico-privato
Il progetto presentato dalla F.lli Arena era diviso in due fasi: la prima “autonoma e immediata”, perché prevista su terreni di proprietà della società, riguarda “una media struttura di vendita, con annesso magazzino”, la seconda invece si sarebbe concretizzata nel finanziamento degli “espropri per le acquisizioni delle aree altrui” in modo da integra necessarie alla piena attuazione” del collegamento stradale previsto nel Piano regolatore e mai realizzato. La formula con cui tutto ciò si sarebbe dovuto realizzare è quella dell’accordo urbanistico, previsto da una legge regionale del 2020. “Il Comune può stipulare, nei limiti previsti dalla presente legge, accordi urbanistici con privati o enti pubblici al fine di facilitare, nel pubblico interesse, l’attuazione di interventi già previsti nel piano comunale o in un piano attuativo oppure da prevedere in sede di approvazione dell’accordo”, si legge nella norma. La stessa specifica che gli accordi devono garantire “adeguata trasparenza delle condizioni dei benefici pubblici e privati connessi e riportano la specifica motivazione in ordine all’interesse pubblico che li giustifica”.
La fase del sì
La presentazione del progetto ha portato il Comune a indire una conferenza di servizi istruttoria a cui sono stati invitati gli enti che, a vario titolo, potevano avere voce in capitolo nell’esprimere pareri: oltre al Comune, l’Università di Catania, l’Istituto autonomo case popolari, la Sidra, il Genio civile e la Soprintendenza. Il coinvolgimento di Unict derivava dall’ipotesi che in passato aveva portato a porre un vincolo preordinato all’esproprio con la finalità di ampliare la cittadella universitaria e a realizzare alloggi per gli studenti.
Nel giro di poche settimane, però, il quadro è cambiato. “Nel corso di una riunione interna alla presenza dei tecnici delegati, tenutasi il 9 agosto 2024, sarebbero sorte ipotetiche perplessità in ordine alla fattibilità del progetto poi confluite nei due successivi provvedimenti finali oggetto di impugnativa”, si legge nella sentenza. A fine dello stesso mese, il Comune “ha notificato alla società ricorrente (F.lli Arena) la nota recante il provvedimento di chiusura della conferenza di servizi con esito negativo”.
Palazzo degli Elefanti ha motivato la bocciatura con una serie di rilievi: dalla “asimmetria nella certezza di realizzazione dei due tronconi” – ovvero il fatto che se la costruzione del supermercato veniva data per concreta, meno sicura appariva la nascita della strada di collegamento tra le vie Santa Sofia e Passo Gravina – alla scadenza ormai raggiunta dei vincoli preordinati all’esporprio dei terreni, evenienza quest’ultima che di fatto rendeva l’area non più inquadrati come zona L ma come zona bianca, dunque scoperta di pianificazione.
Il ricorso e la sentenza
Davanti al rifiuto, la F.lli Arena si è rivolta al Tar contestando soprattutto tre aspetti: il fatto che il no fosse arrivato in un momento in cui i tempi previsti dalla normativa per prendere una decisione erano stati sforati – 785 giorni anziché i canonici 90 –, il mancato silenzio-assenso derivante dalla decisione della Sidra di non partecipare alle conferenze di servizi, nonché la contraddittorietà tra i pareri che i singoli enti avevano dato in un primo tempo e la decisione finale.
Per i giudici, però, le pretese della società non sono condivisibili. “La conferenza di servizi istruttoria è uno strumento amministrativo facoltativo che permette di esaminare in modo contestuale e congiunto gli interessi pubblici di diverse amministrazioni coinvolte in un procedimento, al fine di ottenere i pareri necessari”, si legge nella sentenza. Partendo da questo presupposto, viene specificato che il rispetto dei termini previsti dalla normativa riguardano solo i pareri propedeutici alla decisione finale. “Il decorso del termine per l’adozione della conclusione finale della conferenza non determina la perdita del potere di provvedere in capo all’amministrazione procedente o l’inefficacia della determinazione conclusiva”, sottolineano i giudici.
Davanti ai ritardi, dunque, la F.lli Arena avrebbe potuto reclamare l’obbligo di provvedere a rilasciare un provvedimento conclusivo, lamentando semmai un danno causato dallo stallo, ma non mettere in discussione nel merito la decisione. A essere ritenuta infondata è stata anche la lamentela riguardante l’apparente cambio di posizione da parte del Comune. “L’accordo urbanistico deve essere giustificato dal perseguimento dell’interesse pubblico – si legge – Nemmeno in corso di giudizio è stata dimostrata la pronta realizzabilità del secondo troncone (realizzazione della strada di collegamento tra le vie Santa Sofia e Passo Gravina), su cui il privato si impegnava a finanziare solo gli espropri per le acquisizioni delle aree altrui, sicché i timori del Comune di non avere certezza sull’intera opera per l’alea sulla realizzabilità della detta strada non risultano sconfessati”. Per il Tar, infine, non regge la tesi secondo cui un supermercato sia un’opera di interesse pubblico. Richiamando precedenti pronunciamenti della giurisprudenza, i giudici hanno affermato: “Anche se una struttura di vendita è funzionale a soddisfare i bisogni di una molteplicità di soggetti, tale soddisfacimento, per così dire pubblico al di là del carattere imprenditoriale privato dell’iniziativa, non è sufficiente a conferire alla struttura commerciale di media superficie la dignità di attrezzature per attività collettiva”.

