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Guida di veicoli e assunzione di stupefacenti

Guida di veicoli e assunzione di stupefacenti
Guida dell’auto – Foto Imagoeconomica

Punibile solo chi guida con sostanze ancora attive nell’organismo

Diversi giudici avevano rinviato alla Corte costituzionale il comma 1 e il comma 1-bis dell’art. 187 del Decreto legislativo n. 285 del 1992 recante il Codice della strada. Le norme in questione prevedono l’incriminazione, la prima, di chi si ponga alla guida “dopo aver assunto sostanze stupefacenti”, la seconda di chi provochi un incidente stradale sempre “dopo” l’assunzione di dette sostanze.

I profili di incostituzionalità: ragionevolezza, offensività e tassatività della norma penale

I giudici rimettenti ravvisavano nelle norme denunciate, imperniate sul solo, imprecisato, nesso cronologico tra assunzione delle sostanze e condotta di guida, la violazione di plurimi parametri costituzionali. Innanzitutto, il principio di ragionevolezza e proporzionalità (art. 3 Costituzione) in quanto parrebbe irragionevole colpire qualsiasi condotta di guida tenuta “dopo” aver assunto stupefacenti, senza ulteriormente prevedere che sia accertata l’idoneità della sostanza, per quantità e qualità ad alterare la capacità di guida del conducente. Altra violazione riguardava il principio di offensività della fattispecie di reato quale è configurata dal legislatore. La norma penale mira infatti a prevenire la lesione di un bene giuridico: l’incolumità degli utenti stradali, messa solo in pericolo dalla condotta del conducente nel primo comma dell’art. 187 oppure definitivamente compromessa dallo stesso, nel primo comma bis. Tuttavia non qualsiasi condotta di guida realizzata in un imprecisato “dopo” l’assunzione di stupefacenti rappresenta un rischio per coloro che circolano sulle strade. Infine, risulterebbe violato il principio di precisione, tassatività, determinatezza delle norme penali, presidiato dall’art. 25 Cost., proprio perché tanto i destinatari della norma di condotta che le forze dell’ordine e i giudici incaricati di farla rispettare, non conoscono il lasso di tempo che deve intercorrere tra assunzione della sostanza e guida del veicolo.

Norme “sovrainclusive”: la Corte rileva la violazione dei diritti di circolazione e al lavoro

Se interpretate alla lettera le norme non superano l’esame di costituzionalità: sono infatti, afferma la Corte, “sovrainclusive” in quanto colpiscono tutte le condotte di guida realizzate “dopo” l’assunzione di sostanze. Così si individuano certamente tutte quelle che hanno messo in pericolo o leso quei beni giuridici ritenuti meritevoli di tutela ma si colpiscono anche condotte inoffensive e non si “bilanciano” il diritto all’incolumità con valori costituzionali quali la libertà di circolazione e il diritto al lavoro il cui esercizio richiede spesso l’uso di un mezzo di trasporto. Inoltre, così interpretate, le norme anziché colpire un fatto offensivo di beni giuridici finiscono per stigmatizzare un modo di essere dell’autore del reato, da perseguire solo perché in un passato più o meno remoto si è drogato. Ma altre sono le norme dedicate al contrasto al consumo di droga.

Sentenza n. 10/2026: la Corte costituzionale salva la norma con l’interpretazione orientata

Nella sentenza n. 10 del 2026 la Corte costituzionale salva le norme purché se ne dia un’interpretazione cosiddetta “costituzionalmente orientata”. Le Forze dell’ordine e la Magistratura dovranno limitarsi a perseguire quelle condotte effettivamente lesive della sicurezza e dell’incolumità degli utenti stradali, accertando con un’analisi dei liquidi corporei la presenza nell’organismo di sostanze ancora attive che, sulla base delle conoscenze scientifiche disponibili, per qualità e quantità sono suscettibili di compromettere la capacità di guidare o di provocare un incidente. Né a un’interpretazione che circoscriva il tempo che intercorre tra assunzione della sostanza e conduzione del veicolo fa ostacolo il testo della norma. Nell’uso comune infatti il lemma “dopo” va letto nel contesto e nel nostro caso “dopo aver assunto sostanze stupefacenti” va inteso come richiedente un rapporto di contiguità temporale con la successiva guida del veicolo.