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I crimini del Terzo Reich non si prescrivono. La sentenza della Corte d’appello di Milano

I crimini del Terzo Reich non si prescrivono. La sentenza della Corte d’appello di Milano
Auschwitz – Foto di Dimitris Vetsikas da Pixabay

I giudici hanno ribadito l’imprescrittibilità retroattiva delle azioni risarcitorie per misfatti contro l’umanità e chiarito il ruolo del Mef nella procedura di ristoro prevista dall’art. 43 del D.L. 36/2022

La recente sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 537/2026 affronta due questioni giuridiche di particolare rilievo in materia di risarcimento danni per crimini di guerra commessi dal Terzo Reich: la legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze nei giudizi di cognizione e l’imprescrittibilità retroattiva delle azioni risarcitorie per crimini contro l’umanità.

La legittimazione passiva del mef e la natura dell’espromissione ex lege

La Corte milanese riforma parzialmente la sentenza di primo grado, riconoscendo la legittimazione passiva del MEF nel giudizio di cognizione. Il Tribunale aveva erroneamente qualificato l’intervento del MEF come adesivo dipendente. La Corte d’Appello, richiamando la recente Cassazione n. 7371/2025, chiarisce che il MEF è “giusta parte” da convenire in giudizio, in quanto gestore del Fondo istituito dall’art. 43 del D.L. 36/2022.

Tuttavia, la Corte opera una distinzione fondamentale tra legittimazione processuale e titolarità sostanziale del rapporto obbligatorio. Il MEF è legittimato processualmente ma non è titolare passivo del rapporto sostanziale. La responsabilità per i crimini di guerra rimane esclusivamente in capo alla Repubblica Federale di Germania quale successore del Terzo Reich. Il ruolo del MEF si limita alla fase esecutiva, attraverso il meccanismo del Fondo “ristori”.

La pronuncia qualifica il rapporto tra Stato italiano e Germania come una peculiare forma di espromissione ex lege ai sensi dell’art. 1272 c.c., eccezionalmente caratterizzata da effetti liberatori limitati alla sola fase esecutiva. Tale ricostruzione si fonda sulla sentenza della Corte Costituzionale n. 159/2023, che ha chiarito come l’art. 43 del D.L. 36/2022 realizzi “un meccanismo di traslazione dell’onere economico recato dall’obbligazione risarcitoria accertata con sentenza passata in giudicato”, conciliando la tutela giurisdizionale delle vittime con il rispetto degli accordi internazionali (Accordo di Bonn del 1961).

La Corte evidenzia che la traslazione del debito risarcitorio dalla Germania allo Stato italiano non realizza una successione a titolo particolare nel rapporto di debito obbligatorio, né una forma di responsabilità solidale, ma consente esclusivamente al titolare del diritto di credito, munito di sentenza passata in giudicato nei confronti dello Stato tedesco, di conseguire la propria pretesa risarcitoria in via esecutiva sul Fondo. Si tratta, conclusivamente, di una traslazione meramente patrimoniale nella fase attuativa, che non incide sul piano sostanziale della responsabilità.

L’imprescrittibilità retroattiva dei crimini contro l’umanità

Sul secondo motivo di appello, la Corte conferma l’orientamento consolidato sull’imprescrittibilità dei crimini contro l’umanità, richiamando la storica sentenza Ferrini delle Sezioni Unite n. 5044/2004 e la successiva giurisprudenza, tra cui la Cassazione n. 20442/2020 e la Cassazione n. 3642/2024.

La Corte afferma che esiste una norma consuetudinaria internazionale, formatasi nei primi anni ’60, che sancisce l’imprescrittibilità di tali crimini con natura retroattiva. Tale norma si è consolidata proprio per contrastare l’impunità relativa ai crimini di guerra commessi dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale, quando si manifestò l’esigenza di evitare che i gerarchi nazisti non giudicati dal Tribunale di Norimberga potessero beneficiare della prescrizione.

La Corte respinge l’obiezione del MEF secondo cui l’applicazione retroattiva violerebbe l’art. 25, comma 2, Cost., chiarendo che tale principio opera esclusivamente in ambito penale. In sede civile, il principio di irretroattività ha rango ordinario (art. 11 preleggi) ed è derogabile nel rispetto dei valori costituzionali. Il rinvio operato dall’art. 2947, comma 3, c.c. alla prescrizione del reato consente un accertamento incidentale della responsabilità penale astratta, senza che vengano in gioco i limiti costituzionali propri del diritto penale sostanziale.

Il coordinamento con la giurisprudenza costituzionale e di legittimità

La pronuncia si inserisce nel solco tracciato dalla sentenza n. 238/2014 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della L. n. 5 del 2013, art. 3, nella parte in cui imponeva al giudice italiano di adeguarsi alla pronuncia della Corte Internazionale di Giustizia del 3 febbraio 2012 negando la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero consistenti in crimini di guerra e contro l’umanità.

La Corte d’Appello applica coerentemente tale impostazione, distinguendo nettamente la fase cognitiva da quella esecutiva. Nella fase di cognizione, l’unico titolare passivo del rapporto obbligatorio è la Germania, in quanto unico soggetto responsabile dei fatti illeciti da accertare. Solo una volta accertato il debito nell’an e nel quantum dell’originario debitore, il terzo (il MEF) può assumere lo stesso debito nei confronti del creditore, con effetto liberatorio per il primo limitato alla sola fase esecutiva.

In particolare, la Corte afferma che il MEF, pur essendo legittimato a intervenire nel giudizio di primo grado, non risulta essere titolare passivo del rapporto obbligatorio e quindi non può sollevare le eccezioni in senso stretto relative al rapporto controverso, tra cui quella di prescrizione, ma si cura comunque di chiarire come detto il regime di imprescrittibilità dell’azione risarcitoria.

In conclusione, la pronuncia conferma l’orientamento favorevole alle vittime dei crimini nazisti, garantendo l’accesso al Fondo pur nella contumacia della Germania. La sentenza si inserisce in un filone giurisprudenziale consolidato che, a partire dalla sentenza Ferrini, ha progressivamente affermato il primato dei diritti fondamentali della persona rispetto al principio dell’immunità statale, contribuendo a delineare un nuovo equilibrio tra sovranità statale e tutela dei diritti umani nell’ordinamento internazionale.

Lino Barreca
Avvocato