Il condominio ed i creditori - QdS

Il condominio ed i creditori

Sebastiano Attardi

Il condominio ed i creditori

martedì 28 Maggio 2019

Il creditore del condominio che disponga di un titolo esecutivo nei confronti del condominio stesso, ha facoltà di procedere all’espropriazione di tutti i beni condominiali, ai sensi degli artt. 2740 e 2910, inclusi i crediti vantati dal condominio – nei confronti dei singoli condomini – per i contributi dagli stessi dovuti in base a stati di ripartizione approvati dall’assemblea nelle forme dell’espropriazione dei crediti presso terzi di cui agli artt.543 cpc e segg. è questo il principio di diritto sancito dalla Suprema Corte nella sentenza 14 maggio 2019, n. 12715.

Nella fattispecie, un creditore aveva agito in via esecutiva, nei confronti del condominio, procedendo al pignoramento dei crediti “da quest’ultimo vantati nei confronti di alcuni condomini per contributi in base a una sentenza di condanna al pagamento delle spese processuali relative ad un giudizio di cognizione”. Il condominio proponeva opposizione all’esecuzione, che è stata rigettata sia in primo che in secondo grado. Ricorreva, pertanto, in Cassazione mentre il controricorrente eccepiva l’inammissibilità del ricorso per difetto della relativa autorizzazione dell’assemblea dei condomini.

La Suprema Corte, nell’esaminare la vicenda, rilevava dapprima che il ricorso dell’amministratore era stato effettivamente proposto senza preventiva autorizzazione assembleare (né successiva ratifica); pertanto, richiamando la giurisprudenza costante della Cassazione, dichiarava l’inammissibilità del ricorso, trattandosi di “controversie che non rientrano tra quelle per le quali (l’amministratore) è autonomamente legittimato ad agire ai sensi dell’art. 1130 c.c. e art. 1131 c.c., comma 1; né può essere concesso un termine per la regolarizzazione, ai sensi dell’art. 182 c.p.c., allorchè il rilievo del vizio, in sede di legittimità – come in questo caso – sia stato sollevato non d’ufficio, ma dalla controparte”.

Il Supremo Collegio ha comunque ritenuto di esaminare anche nel merito il ricorso ex 363 cpc comma 3 , in considerazione della particolare importanza della questione di diritto che, con esso, è stata posta relativamente alla “possibilità, per il creditore del condominio, che abbia conseguito un titolo esecutivo nei confronti del condominio stesso, di procedere all’espropriazione dei crediti del condominio nei confronti dei singoli condomini per i contributi dagli stessi dovuti”. La Corte ha risolto il caso affermando che l’espropriazione dei crediti vantati dal condominio – verso i singoli condomini per contributi – è possibile effettuarla quando sia configurabile, sul piano sostanziale, un effettivo rapporto obbligatorio tra condominio e singolo condomino, avente ad oggetto il pagamento dei contributi condominiali.

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