Un ladro si era appropriato di beni di modico valore (uno scatolone contenente “anticaglie” come le definisce il giudice) lasciate incustodite dal proprietario nell’androne del palazzo: il malvivente era stato prontamente fermato e il proprietario aveva potuto recuperare il maltolto. Ai sensi dell’art. 624-bis del Codice penale rubricato “Furto in abitazione e furto con strappo”, l’autore del reato incorre in una pena detentiva da un minimo di quattro a un massimo di sette anni oltre alla multa: pena ritenuta eccessivamente severa dal Tribunale di Firenze che sollevava davanti alla Corte costituzionale due questioni di legittimità costituzionale riguardanti l’articolo in questione.
Parti comuni dell’edificio e qualificazione del reato
La prima relativa all’applicazione dell’articolo anche ai furti commessi nelle parti comuni degli edifici, come l’androne nel caso specifico: secondo il giudice rimettente l’ingresso condominiale non può rientrare nella privata abitazione e neppure nelle sue pertinenze anch’esse oggetto di una tutela rafforzata contro il furto, ai sensi della norma succitata. Si tratta infatti di uno spazio comune normalmente frequentato da una molteplicità di persone che non presenta pertanto quei caratteri di riservatezza ed esclusività di godimento propri invece dell’abitazione e delle pertinenze quali la soffitta, la cantina, il locale lavanderia. Il fatto-reato avrebbe pertanto dovuto essere derubricato a furto semplice.
Lieve entità del fatto e assenza di attenuanti specifiche
La seconda riguarda la mancata previsione di una diminuente, nella misura di un terzo del minimo, quando per le modalità dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno il fatto risulti di lieve entità, come nel caso di specie, a dire del giudice rimettente.
Sentenza della Corte costituzionale n. 193 del 2025
La Corte costituzionale con la sentenza n. 193 del 2025 dichiara infondate entrambe le questioni. Quanto alla prima la Corte rileva che la norma, nell’interpretazione consolidata della Corte di Cassazione che costituisce “diritto vivente” vincolante per tutti gli organi giudicanti, si applica oltre all’abitazione, luogo di privata dimora dove si svolge la vita del singolo, anche agli spazi comuni ai quali gli estranei possono bensì accedere, ma solo previa autorizzazione dei proprietari delle abitazioni, e che rientrano nelle pertinenze in quanto costituiscono una utilità delle singole unità abitative. La scelta del legislatore, nell’ interpretazione fattane dalla Cassazione, di estendere alle parti comuni la speciale tutela disposta per l’abitazione non appare pertanto irragionevole.
Furto in abitazione come reato plurioffensivo
Quanto alla seconda questione la Corte rileva che il furto in abitazione è un reato cosiddetto “plurioffensivo” e la norma che lo prevede si propone di tutelare sia la sfera privata della persona sia i suoi beni. Se questi sono di scarso valore è già possibile invocare la circostanza attenuante comune prevista all’art. 62, num. 4) del Codice penale per i delitti contro il patrimonio che prevede una riduzione della pena.
Offensività alla persona e limiti alla graduazione del reato
Invece, sotto l’aspetto dell’offensività alla persona la fattispecie di reato è molto ben definita e non suscettibile di essere “ritagliata” in sub-fattispecie meno gravi come chiede il giudice a quo e come ha fatto la Corte costituzionale per i reati di rapina o di estorsione. Ma lì la minaccia e la violenza costitutive del reato sono suscettibili di graduazione. Nel nostro caso non ci si può introdurre in una privata dimora… in maniera lieve! Lo si fa oppure no! Da qui l’infondatezza della questione.

