Ai lavoratori in argomento spetta una retribuzione secondo le previsioni dei contratti collettivi dei settori affini o equivalenti, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative a livello nazionale
Il decreto legislativo
15 giugno 2015, n. 81 come modificato dal decreto legge 3 settembre 2019, n.101
convertito con integrazioni e modificazioni nella legge 2 novembre 2019, n. 128
della quale fornisce le indicazioni operative la circolare del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali del 19 novembre 2020, n. 17 hanno
regolamentato il rapporto di lavoro dei ciclo-fattorini nel modo appresso
rappresentato (gli articoli di legge non seguiti dalla norma alla quale
appartengono si riferiscono alla legge 128/2019).
Tipologia del rapporto di lavoro dei
ciclo-fattorini (c.d. riders) delle
piattaforme digitali
Il rapporto di lavoro
citato in premessa può configurarsi come:
- Collaborazione coordinata e
continuativa etero-organizzata – ex art. 2 D.Lgs. n. 81/2015 – (se il rapporto
di lavoro ha il carattere della continuità con attività prevalentemente
personale, secondo modalità esecutive definite dal committente attraverso la
piattaforma); - Lavoro autonomo occasionale ai sensi dell’art. 47-bis del medesimo D.Lgs. (se il rapporto di lavoro viene effettuato da
lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui,
in ambito urbano con l’ausilio di velocipidi o veicoli a motore).
Inoltre la sentenza
del Tribunale di Palermo del 24 novembre 2020, n. 3570 conferma l’ipotesi di
lavoro subordinato di cui all’art. 2094 del codice civile, mentre la sentenza
della Corte di Cassazione n. 01663 del 14 novembre 2019/24 gennaio 2020
propende per il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.
Diritti dei ciclo-fattorini
Il capo V-bis della
legge n. 128/2020 prevede i seguenti diritti a favore dei riders:
Diritti economici
Ai lavoratori in
argomento spetta una retribuzione secondo le previsioni dei contratti
collettivi dei settori affini o equivalenti, sottoscritti dalle organizzazioni
sindacali e datoriali più rappresentative a livello nazionale (che la sentenza
della Cassazione n. 01663 citata sopra individua nel CCNL logistica trasporto merci e spedizioni). Si prevede inoltre,
che, in ogni caso, ai medesimi lavoratori deve essere garantita un’indennità
integrativa non inferiore al 10%, per
il lavoro svolto di notte, durante le festività o in condizioni meteorologiche
sfavorevoli, determinata dai citati contratti collettivi, o, in difetto, con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Infine giova
sottolineare che in mancanza di accordo collettivo è vietato nella sostanza
qualsiasi forma di compenso in base alle consegne effettuate, infatti la
normativa prevede che ai riders deve essere garantito un compenso minimo orario parametrato ai minimi tabellari stabiliti
dai suddetti contratti collettivi (art. 47-quater).
Altri diritti
I riders hanno,
inoltre, i seguenti diritti:
- ottenere il contratto di lavoro per iscritto (art 47-ter, comma 1);
- ricevere ogni informazione utile sulle condizioni applicabili al suddetto
contratto “per la tutela dei lori
interessi, dei loro diritti e della loro sicurezza”, con facoltà di
rivolgersi alla direzione territoriale del lavoro affinché intimi al
committente di fornire le informazioni entro
il termine di quindici giorni. In caso di inottemperanza al suddetto invito,
da parte del committente, il rider interessato ha diritto ad un’indennità
risarcitoria non superiore ai compensi
percepiti nell’ultimo anno, determinata equitativamente con riguardo alla
gravità ed alla durata delle violazioni ed al comportamento delle parti, oltre
alla sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire
500.000,
di cui all’art. 4 del D.Lgs 26 maggio 1997. N.152 (art.47-ter, comma 2);
- ai riders automi è riconosciuta la disciplina antidiscriminatoria (sesso,
razza, origine etnica, religione, convinzioni personali, politiche, sindacali,
disabilità, età, orientamento sessuale etc.) stabilita per i lavoratori
subordinati, in quanto compatibile con la natura del rapporto, ivi compreso
l’accesso alla piattaforma (art. 47-quinques, comma 1);
- di non essere esclusi dalla piattaforma e non avere ridotte le occasioni di
lavoro ascrivibili alla mancata accettazione della prestazione (art.
47-quinques, comma 2);
- di avere trattatti i dati personali in base alle vigenti norme sulla
privacy (regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 27
aprile 2016 e D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196) (art. 47-sexies);
- di essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali (assicurazione presso l’INAIL)
a spese del committente.
Salvatore Freni