Il Decreto legge n. 3 del 5 febbraio 2020 “Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente”. Il cosiddetto “bonus Renzi” riguarderà i lavoratori dipendenti con reddito complessivo fino a 40.000 euro
di Salvatore Freni
CATANIA – Il decreto legge 5 febbraio 2020, n. 3 (G.U. N. 29 del 5-2-2020) relativo a “Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente” (gli articoli non seguiti dalla norma alla quale appartengono fanno parte del D.l. n. 3 appena citato) ha ampliato la platea dei titolari di lavoro dipendente ed assimilato (di cui agli articoli 49, con esclusione del comma 2, lettera a) e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l) del Tuir) che possono usufruire del taglio del cuneo fiscale di cui al decreto legge del 24 aprile 2014, n. 66 convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, modificata dall’art. 1, commi 12, 13 e 15 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, mediante un credito IRPeF che sia riconosciuto in via automatica (cioè senza richiesta da parte dell’interessato) dai sostituti d’imposta. Il citato credito spetta se l’importo del lavoro dipendente è superiore alle detrazioni da lavoro spettante, ex art. 13 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi). Tale credito non forma reddito imponibile.
Il decreto legge in discorso (D.l. n. 3) prevede che nel 2020 il “bonus fiscale” spettante ai lavoratori dipendenti sia determinato in modo differente in base al periodo dell’anno considerato ed in base al reddito complessivo annuo posseduto dai beneficiari di tale bonus fiscale (escluso, tra l’altro, il reddito dell’abitazione principale e delle relative dipendenze). Per quanto riguarda il periodo, il detto bonus nell’anno in corso viene calcolato secondo le disposizioni dell’art. 1, commi 12, 13, e 15 della legge 190/2014 dal 1° gennaio al 30 giugno ed ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto legge 3/2020 dal 1° luglio al 31 dicembre.
Nelle tabelle spieghiamo come viene calcolato il credito Irpef nel periodo tra il 1° gennaio e il 30 giugno.
Nel secondo semestre del 2020 viene abolito dal decreto legge in commento il bonus fiscale fin qui illustrato (cosiddetto Bonus Renzi) ed al suo posto si hanno due distinti crediti d’imposta spettanti in base al reddito complessivo annuo del beneficiario; tali crediti sono denominati rispettivamente trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (art. 1) e ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati (art. 2).
Trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati
Esso sostituisce il credito precedente (Bonus Renzi) e spetta ai lavoratori dipendenti e assimilati con reddito complessivo annuo compreso tra 8.174 euro e 28.000 euro, nella misura di 600 euro per 2020 e 1.200 euro per 2021 (€ 100 al mese).
Ulteriore detrazione fiscale è prevista per redditi di lavoro dipendente e assimilati. Tale credito IRPeF spetta ai lavoratori dipendenti ed assimilati in ragione di 480 annui in base al reddito complessivo annuo come spiegato in tabella verde.
I sostituti d’imposta riconoscono ciascuno dei crediti di cui si è detto sopra e ripartendolo tra le retribuzioni erogate dal 1° luglio 2020 e verificano in sede di conguaglio la spettanza dello stesso. Qualora in tale sede esso si riveli non spettante, i medesimi sostituti d’imposta provvedono al recupero del relativo importo. Nel caso in cui il relativo importo superi i 60 euro, il recupero del relativo importo è effettuato in quattro rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli ef-fetti del conguaglio.
In sede di conversione in legge, il decreto legge in commento potrebbe subire delle modifiche e delle integrazioni, come avviene per tutti i decreti legge.