Principio stabilito dalla legge 215/2021 ma permangono i dubbi sulla sua retroattività. Giurisprudenza ondivaga, ora le Sezioni Unite della Cassazione chiariranno il vuoto normativo
ROMA – Chi l’avrebbe mai detto. La Corte di Cassazione prima apre senza alcun limite alla impugnabilità dell’estratto ruolo (ordinanza 19704/2015). Poi, viene smentita dal Legislatore che, come è a tutti ben noto, con l’articolo 3 bis del D.L. 146 del 21/10/2021 (modificativo del D.P.R. 602/73 e convertito nella legge n. 215/2021), stabilisce la non impugnabilità dell’estratto ruolo se non in ben determinate e limitatissime condizioni.
Poi si pronuncia non prendendo chiara posizione sulla non retroattività di quest’ultima disposizione, e lasciando spazio a tante interpretazioni che, cautelativamente, vedono molte Commissioni di merito optare per l’inammissibilità di controversie instaurate prima del 21 dicembre 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto legge 146).
Quindi, affida alle Sezioni Unite (ordinanza 4526/2022) il compito di stabilire se in effetti tale nuova disposizione debba intendersi di natura processuale e, pertanto, con effetti retroattivi.
Ora però, in modo del tutto inaspettato, si ha notizia di un’altra pronuncia della Cassazione (Ordinanza n.6837 depositata lo scorso due marzo) che invece dice tutto il contrario, ammettendo il ricorso del contribuente contro l’estratto ruolo se non ha ricevuto l’atto (la cartella di pagamento). In pratica in tutti i casi in cui finora l’estratto ruolo è stato impugnato.
Secondo la nuova interpretazione, ad onor del vero depositata prima dell’11 febbraio 2022, data di rimessione della questione alle Sezioni Unite, ma evidentemente dopo l’introduzione legislativa del divieto di impugnabilità (in data 21 dicembre 2021), una interpretazione costituzionalmente orientata consente di ritenere che al contribuente, che non ha ricevuto l’atto precedente, non può essere impedito e neppure ritardato il suo diritto di difesa.
Anche l’estratto ruolo, pertanto, secondo questa recentissima pronuncia dei Supremi Giudici è impugnabile ai sensi dell’articolo 19 del D.Legislativo 546/92, senza alcuna condizione, se non quella della mancata notifica dell’atto originario, ossia la cartella di pagamento.
Speriamo che le Sezioni Unite della Cassazione, alle quali, come si diceva prima, la questione è stata rimessa, chiariscano la questione.
Difficilmente potranno confermare l’impugnabilità dell’estratto ruolo, visto che ora c’è una precisa disposizione legislativa che lo impedisce. Dovranno dire, però, se questa norma della fine dello scorso anno ha effetti retroattivi oppure no.