Tutte le novità sul nuovo bonus INPS destinato agli anziani over 80: ecco come richiederlo
Dal 2 gennaio l’INPS, in base all’articolo 34 del decreto legislativo 29/2024, provvederà ad erogare, in via sperimentale, una nuova prestazione, denominata Prestazione Universale, destinata agli ultraottantenni non autosufficienti e subordinata ad uno specifico bisogno assistenziale definito “gravissimo”. Ecco tutte le novità.
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850 euro per anziani over 80: tutte le novità
Dal 2 gennaio è disponibile presso l’INPS un bonus in via sperimentale per anziani over 80 non autosufficienti e con un bisogno assistenziale “gravissimo”. Esso si chiama “Prestazione Universale”.
Il periodo di sperimentazione andrà dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026. Il riconoscimento della Prestazione Universale comporterà l’assorbimento dell’indennità di accompagnamento (legge 18/1980) e delle prestazioni fornite dagli ATS, negli ambiti di propria competenza (articolo 1, comma 164, legge 234/2021).
I requisiti
Il riconoscimento della prestazione è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:
- Età anagrafica pari o superiore agli 80 anni;
- Un livello di bisogno assistenziale gravissimo, valutato agli atti dalla Commissione medico-legale dell’INPS, anche in base alle indicazioni fornite dalla Commissione tecnico-scientifica nominata il 16 ottobre 2024 con DM n. 155/2024 e approvate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 19 dicembre 2024;
- Un valore dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria ordinario, in corso di validità, non superiore a euro 6.000;
- La titolarità dell’indennità di accompagnamento (art. 1, comma 1, della legge 11 febbraio 1980, n. 18) che, qualora sospesa, non consentirà di vedersi riconosciuta la prestazione.
Cosa prevede la Prestazione Universale
La Prestazione Universale sarà erogata con cadenza mensile ed è composta da:
- Una quota fissa monetaria, corrispondente all’indennità di accompagnamento di cui all’articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18;
- Una quota integrativa, definita “assegno di assistenza”, pari ad euro 850 mensili, finalizzata a remunerare o il costo del lavoro di cura e assistenza, svolto da lavoratori domestici con mansioni di assistenza alla persona titolari di regolare rapporto di lavoro, o l’acquisto di servizi destinati al lavoro di cura e assistenza, forniti da imprese qualificate nel settore dell’assistenza sociale non residenziale, nel rispetto delle specifiche previsioni contenute nella programmazione integrata di livello regionale e locale.
L’INPS provvederà al monitoraggio della spesa al fine di un’eventuale rideterminazione dell’importo mensile della quota integrativa, qualora si verifichi uno scostamento fra il numero di domande pervenute e le risorse finanziarie individuate dal legislatore.