La richiesta va inoltrata entro il mese di giugno, con l’eventuale riconoscimento di tutti gli arretrati da marzo. Ecco alcune precisazioni sulla procedura per richiedere l'assegno
Il primo marzo 2022 partiranno le erogazioni dell’assegno unico universale per i figli a carico. Si tratta dell’ultima misura di sostegno in aiuto alle famiglie messa in campo dallo Stato, che è andata ad assorbire tutta una serie di altri bonus e agevolazioni in vigore fino all’anno scorso.
Chi ha diritto all’assegno unico
Si ha diritto all’assegno dal settimo mese di gravidanza della madre e fino al ventunesimo anno di età del figlio. L’importo va a scalare all’aumentare del reddito Isee: si passa da un massimo di 175 euro mensili per chi ha un Isee pari o inferiore a 15mila euro e si arriva a un minimo di 50 euro per gli Isee dai 40mila euro in su.
L’assegno può essere richiesto da: lavoratori dipendenti o autonomi, pensionati, disoccupati, cittadini italiani o di uno Stato Ue o familiari, titolari del diritto di soggiorno o di soggiorno permanente, oppure cittadini di uno Stato non appartenente all’Ue con permesso di soggiorno Ue di lungo periodo, o titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività per più di sei mesi o titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi.
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Quanto vale l’assegno
Il valore dell’assegno può aumentare in caso di famiglie numerose, figli con disabilità, madri di età inferiore a 21 anni. Può essere richiesto da entrambi i genitori e dall’eventuale tutore del figlio.
Pagamenti
Al 31 gennaio scorso, fa sapere l’Inps, le richieste in totale sono state 1.123.348. La domanda, per il 2022, va inoltrata entro il mese di giugno, con l’eventuale riconoscimento di tutti gli arretrati da marzo.
Per ricevere l’assegno, è necessario che il titolare del conto corrente identificato dal codice IBAN specificato nella domanda sia il richiedente dell’assegno unico. Non si potranno, infatti, accreditare assegni sui conti correnti di persone differenti da quelle che presentano la domanda.
È invece possibile comunque chiedere l’accredito dell’assegno unico su un conto corrente cointestato al beneficiario che ha presentato la domanda.
Non è sufficiente essere delegati alla riscossione dell’assegno per poterlo ricevere. Serve che il codice fiscale del richiedente sia esattamente corrispondente a quello che risulta all’Istituto di Credito come codice fiscale del titolare del conto corrente su cui si chiede l’accredito.
Il conto corrente su cui si chiede l’accredito dell’assegno unico deve poi essere effettivamente attivo e correttamente intestato – o cointestato – a chi ha fatto domanda per l’assegno.
Come presentare la domanda
Le domande possono essere presentate in diversi modi: accedendo dal sito Inps al servizio “Assegno unico e universale per i figli a carico” con SPID almeno di livello 2, Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), oppure contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico) o tramite enti di patronato, attraverso i servizi telematici offerti gratuitamente dagli stessi.
Compatibilità con altri sostegni, quali sono
L’assegno unico è compatibile con eventuali altre forme di sostegno in denaro a favore dei figli a carico erogate da Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano o enti locali e con il Reddito di Cittadinanza. In quest’ultimo caso l’assegno sarà accreditato sulla carta RdC che i percettori di questa misura possiedono già e non è necessario presentare apposita domanda, perché verrà erogato d’ufficio dall’Inps.