La Corte Costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità dell’articolo 27-bis del Testo Unico sulla maternità e paternità, nella parte in cui non riconosce il congedo di paternità obbligatorio a una lavoratrice, genitore intenzionale, in una coppia di donne che risultano genitori nei registri dello stato civile.
È quanto informa l’INPS con messaggio 5 novembre 2025, n. 3322 che, inoltre, precisa che:
- la pronuncia della Corte estende i suoi effetti ai rapporti non ancora esauriti e non definiti entro il 24 luglio 2025 (data in cui la norma ha cessato di produrre effetti);
- non possono essere considerate indebite le fruizioni di congedo di paternità obbligatorio da parte della lavoratrice, genitore intenzionale, in una coppia di donne che risultano genitori nei registri dello stato civile, precedenti il 24 luglio 2025, avvenute nel rispetto della normativa;
- le domande di congedo di paternità obbligatorio a pagamento diretto, presentate dalle lavoratrici alle quali il beneficio è stato esteso, per periodi precedenti il 24 luglio 2025, saranno riesaminate dall’Istituto, su istanza di parte e nel rispetto dei termini di prescrizione.
Cos’è il congedo di paternità
Il congedo di paternità obbligatorio è un periodo di astensione dal lavoro riconosciuto ai padri lavoratori della durata di 10 giorni, fruibili nell’arco temporale che va dai 2 mesi precedenti alla data presunta del parto ai 5 successivi ad esso, sia in caso di nascita che di morte perinatale del bambino.
Il periodo è calcolato allo stesso modo anche rispetto alla data di ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento o collocamento temporaneo).
Obiettivo del congedo di paternità obbligatorio è ottenere una più equa ripartizione delle responsabilità di assistenza tra uomini e donne e permettere una precoce instaurazione del legame tra padre e figlio. Tale congedo è regolato dal d.lgs. 151/2001 (cd. “Testo unico sulla maternità e paternità”). Il congedo di paternità è riconosciuto ai soli lavoratori dipendenti, pubblici e privati.
Tale congedo va ad aggiungersi, e non a sostituirsi, al periodo di congedo di paternità alternativo, che spetta al padre solo in funzione della morte, grave infermità o abbandono del figlio da parte della madre.
Importanti novità sono state introdotte sul tema dal d.lgs. 30 giugno 2022 n. 105, in materia di conciliazione vita-lavoro per i genitori e i prestatori di assistenza, che ha introdotto la previsione di pesanti sanzioni amministrative (da 516,00 € a 2.582,00 €) per i datori di lavoro che impediscano ai lavoratori di fruire correttamente e liberamente del diritto al congedo di paternità.
Inoltre, esso ha disposto l’aumento ad 11 mesi della durata complessiva del congedo previsto per i nuclei familiari mono-genitoriali, ovvero in caso di decesso o inabilità dell’altro genitore, ovvero di mancato riconoscimento del bambino.
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