Con apposito messaggio l’Inps dispone il finanziamento a favore delle aree di crisi industriale complessa, alla Sicilia spetteranno poco più di tre milioni e mezzo di euro.
Con il messaggio
n. 2584 del 25 luglio 2021 l’Istituto della previdenza sociale (INPS) ha reso
noto che per il corrente anno 2021, al fine del completamento dei piani di
recupero occupazionale, sono stanziate ulteriori risorse per un importo pari a 180 milioni di euro che le regioni
possono destinare, in tale anno, ad una delle seguenti finalità:
- può essere concesso
un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite
massimo di 12 mesi alle imprese
operanti in un’area di crisi industriale complessa riconosciuta; - le
risorse dette sopra come ripartite tra le regioni con appositi decreti del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, (n. 1 del 12 dicembre 2016 e n. 12 del 5 aprile
2017), possono essere destinate dalle regioni medesime, nei limiti della parte
non utilizzata, alla prosecuzione, senza soluzione di continuità e a
prescindere dall’applicazione dei criteri di cui al decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, n. 83473 del 1° agosto 2014, del trattamento di mobilità in
deroga, per ogni singolo lavoratore, per un massimo di dodici mesi, per i lavoratori che operino in un’area di crisi
industriale complessa, riconosciuta e che risultino beneficiari di un
trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga, a
condizione che ai medesimi lavoratori siano contestualmente applicate le misure
di politica attiva individuate in un apposito piano regionale da comunicare
all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.
COME RICHIEDERE IL BENEFICIO ECONOMICO
Al fine di essere ammessa all’ulteriore
intervento di integrazione salariale straordinaria l’impresa presenta un piano
di recupero occupazionale che prevede appositi percorsi di politiche attive del
lavoro concordati con la regione e finalizzati alla rioccupazione dei
lavoratori, dichiarando contestualmente di non poter ricorrere al trattamento
di integrazione salariale straordinaria né secondo le disposizioni del presente
decreto né secondo le disposizioni attuative dello stesso.
Il pagamento della qui detta prestazione è subordinato alla presentazione
da parte del beneficiario di un’apposita domanda on-line di mobilità in deroga. A tal fine, stante
il tenore letterale della norma, che prevede la concessione della prestazione
in commento “prescindendo anche dall’applicazione dei criteri di cui al
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 83473 del 1°
agosto 2014” (tale documento di prassi, quelli successivamente citati e le
norme parimenti richiamate ivi menzionate sanciscono deroghe alla normativa che
limita la corresponsione della prestazione in discorso), non trovano
applicazione i termini di presentazione introdotti dal suddetto decreto.
Pertanto le istanze di accesso alla prestazione sono soggette all’ordinaria
prescrizione decennale.
La prestazione di mobilità in deroga è concessa ai lavoratori provenienti
da aziende ubicate in “aree di crisi industriali complesse”, i cui nominativi
sono rintracciabili nel SIP (acronimo di Siste,
a Informativo Percettori) con l’indicazione sia del periodo concesso sia
del decreto ministeriale di finanziamento (decreto convenzionale n. 18020).
Si ribadisce pertanto, come già indicato in precedenti messaggi
sull’argomento, che sarà possibile procedere all’erogazione delle prestazioni
in deroga solo ed esclusivamente dopo aver ricevuto la trasmissione sul SIP del
relativo e specifico provvedimento concessorio di competenza delle Regioni
contenente i nomi dei beneficiari ed il periodo concesso.
Ai percettori dei trattamenti in deroga spetta l’accredito della
contribuzione figurativa ed, eventualmente, l’assegno al nucleo familiare
secondo le vigenti disposizioni di legge.
Si evidenzia, inoltre, che ai trattamenti in questione vanno applicate le riduzioni previste dall’articolo 2, comma 66, della legge n. 92/2012, sulla base dalle indicazioni fornite con la circolare n. 57 del 13 marzo 2007. Occorre, in fine, sottolineare che il lavoratore decade dalla fruizione dei trattamenti fin qui descritti qualora trovi nuova occupazione a qualunque titolo.
LE
REGIONI DESTNATARIE DEGLI AIUTI ECONOMICI
Le regioni alle quali sono destinate gli aiuti economici in argomento, secondo l’elenco che conclude la circolare qui menzionata, sono:
REGIONE |
QUOTA RIPARTO |
LAZIO |
28.253.880,32 € |
CAMPANIA |
13.889.296,77 € |
MOLISE |
3.742.999,05 € |
MARCHE |
16.775.741,44 € |
ABRUZZO |
7.063.470,08 € |
FVG |
1.765.867,52 € |
PUGLIA |
8.829.337,60 € |
SARDEGNA |
11.919.605,76 € |
UMBRIA |
10.595.205,12 € |
TOSCANA |
37.083.217,91 € |
VENETO |
5.646.961,79 € |
PIEMONTE |
30.902.681,60 € |
SICILIA |
3.531.735,04 € |
TOTALE |
180.000.000,00 € |
Salvatore Freni