Pubblicati quattro decreti del Ministero dell’Agricoltura che regolamentano le indicazioni da fornire. Congelati, essicati o in polvere: si potranno acquistare grilli, larve, locuste e vermi
ROMA – Con il nuovo anno, sugli scaffali dei supermercati italiani saranno sempre più presenti i prodotti che contengono insetti, che siano congelati, essiccati o in polvere. Una novità che necessita di regolamentazione, per aiutare il consumatore ad acquistare con consapevolezza, in possesso di tutte le informazioni necessarie. Sono stati pubblicati, quindi, quattro decreti, che vanno a regolamentare come debbano essere le confezioni di tali prodotti, in modo da informare con un solo colpo d’occhio i cittadini rispetto al proprio contenuto, oltre ad una precisa disposizione all’interno del punto vendita.
I decreti sono quattro in quanto tante sono le tipologie di insetti che il regolamento dell’Unione europea n. 2023/5 della Commissione, del 3 gennaio 2023, ha inserito nella tabella 1 dell’allegato “Nuovi alimenti autorizzati” al regolamento di esecuzione Ue 2017/2470. In particolare, si tratta dell’acheta domesticus, o grillo domestico, della larva di tenerbio molitor, o larva gialla della farina, della locusta migratoria e dell’alphitobius diaperinus, o verme della farina minore, che possono essere utilizzati in forma congelata, essiccata o in polvere.
È sempre l’Unione europea che ha autorizzato gli Stati membri ad introdurre proprie disposizioni concernenti l’indicazione obbligatoria del paese d’origine o del luogo di provenienza degli alimenti, laddove esista un nesso comprovato tra qualità dell’alimento e la sua origine o provenienza.
Nei decreti a firma del ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, del ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso, e del ministro della Salute, Orazio Schillaci, “in ragione di superiori esigenze di più completa informazione consumeristica e di prevenzione delle frodi e della concorrenza sleale”, l’etichetta dei prodotti alimentari deve contenere la denominazione del nuovo alimento, specificando se il nuovo ingrediente si trova in polvere, congelato o essiccato. La stessa etichetta deve indicare, accanto all’elenco degli ingredienti, che la presenza di alimenti a base di insetti può provocare reazioni allergiche nei consumatori con allergie note ai crostacei e ai prodotti a base di crostacei, ai molluschi e ai prodotti a base di molluschi e agli acari della polvere. Nel campo visivo principale, stampato in modo da risultare facilmente visibile e chiaramente leggibile, deve essere riportata la presenza del nuovo ingrediente, con una dicitura che specifica la tipologia di insetto e la forma utilizzata, specificando che “il prodotto alimentare contiene…”, in polvere, essiccata o congelata.
Tale dicitura deve essere specificata in modo immediatamente visibile per l’acquirente, non devono essere in nessun modo nascosta, oscurata, limitata o separata da altre indicazioni scritte o grafiche, né deve essere presente alcun elemento che ne impedisca la visibilità immediata. In base alle dimensioni della confezione, la dimensione dei caratteri delle diciture imposte per legge deve partire da un minimo di 0,9 millimetri, per quelle confezioni la cui superficie maggiore non supera gli 89 centimetri quadrati; per quelle più grandi, la dimensione minima del carattere è 1,2 millimetri. Sulla confezione, ancora, va riportata l’indicazione del luogo di provenienza dell’ingrediente. Una specifica a parte merita poi l’alphitobius diaperinus, o verme della farina minore a base, utilizzabile anche all’interno di integratori alimentari. In questi casi, sull’etichetta del prodotto va indicato, nel campo visivo principale, che il prodotto non può essere assunto da persone minori di 18 anni.
Rispetto alla disposizione nel punto vendita, i decreti specificano come i prodotti che contengono i nuovi ingredienti a base di insetti autorizzati dall’Unione europea debbano essere posti in vendita in comparti separati, segnalati attraverso apposita cartellonistica, in modo da evitare qualunque possibile fraintendimento da parte del consumatore. Il decreto conferma quindi, per tutte le 4 tipologie di ingredienti, come si debba fare riferimento al regolamento Ue 2018/775, della Commissione del 28 maggio 2018, nel caso in cui il nuovo alimento autorizzato costituisca l’ingrediente primario del prodotto commercializzato.
“Si tratta di quattro importanti provvedimenti al fine di tutelare tutti i cittadini italiani, garantendo loro una corretta informazione per una libera e consapevole scelta nell’acquisto di determinati prodotti – ha detto il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida – Poiché l’autorizzazione al consumo di questi alimenti è avvenuta a livello europeo, vincolando ogni paese facente parte dell’Ue, il nostro Governo ha deciso di introdurre regole stringenti e rigidissime per i produttori. Quando si parla di cibo siamo persone, prima ancora che consumatori. Per questo, saremo sempre in prima linea per garantire a tutti piena informazione e trasparenza”.